Diniego attenuanti generiche e pena oltre il minimo sono motivati (Cass. pen. Sez. VII n. 36369 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio, oppure con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale è congruamente giustificata con il riferimento alla rilevanza sfavorevole dei precedenti e al particolare disvalore del fatto, nell’esercizio del potere discrezionale di dosimetria tra minimo e massimo edittale. Il ricorso che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confutare le argomentazioni dei giudici di secondo grado, è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Lucca alla pena di mesi due di arresto per il reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d’Appello di Firenze ha confermato la condanna con sentenza del 21.01.2025.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e l’erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. nella determinazione della misura della pena, irrogata oltre il minimo edittale.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta separatamente le due doglianze. Quanto alla prima, rileva che il giudice di appello ha ribadito la congruità della decisione di primo grado, che aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche con il richiamo ai precedenti del ricorrente e all’assenza di altri elementi positivi.
La Corte ritiene che il giudice di merito abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il diniego del beneficio può essere motivato con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli dell’art. 133 cod. pen., considerato preponderante. A sostegno richiama Sez. II n. 23903 del 2020 e Sez. V n. 43952 del 2017. Il diniego, si precisa, può fondarsi anche sull’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, come affermato da Sez. IV n. 32872 del 2022 e Sez. I n. 39566 del 2017.
Quanto alla seconda doglianza, la Corte osserva che la Corte d’Appello ha giustificato lo scostamento dal minimo edittale con la rilevanza sfavorevole dei plurimi precedenti del ricorrente e con il particolare disvalore del fatto, commesso pochi giorni dopo la notifica del foglio di via obbligatorio. Il riferimento ai criteri della gravità del fatto e della personalità del reo ex art. 133 cod. pen. rientra nell’esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena tra minimo e massimo edittale.
La Corte rileva infine che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza confutarne specificamente le argomentazioni. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.