Rideterminazione in executivis senza nuova comparazione tra reati (Cass. pen. Sez. 5 n. 4278 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio esclusivamente la parte dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione relativa al trattamento sanzionatorio, il giudice del rinvio non deve rinnovare il giudizio sulla sussistenza della continuazione, già definitivamente riconosciuta, ma è tenuto unicamente a rideterminare la pena complessiva ai sensi dell’art. 81, secondo comma, cod. pen. La relativa quantificazione degli aumenti per i reati satellite richiede una motivazione specifica che dia conto delle ragioni della commisurazione, ma non può essere censurata in cassazione quando non risulti manifestamente illogica o contraddittoria, restando preclusa ogni rivalutazione nel merito della regiudicanda.

Il Fatto

Il condannato aveva proposto istanza ex art. 671 cod. proc. pen. per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze del Tribunale di Lucca. Il giudice dell’esecuzione aveva accolto l’istanza, ma la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio il provvedimento rilevando l’erronea individuazione della pena base e la mancata giustificazione degli aumenti. Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Lucca aveva rideterminato la pena complessiva, suscitando il ricorso del condannato, che lamentava l’insufficiente motivazione sull’aumento per i reati satellite e la violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione penale ha preliminarmente chiarito che l’annullamento con rinvio aveva riguardato esclusivamente il trattamento sanzionatorio, essendo già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati. Su tale presupposto, il giudice dell’esecuzione aveva correttamente proceduto alla sola rideterminazione della pena, individuando la pena base per il reato più grave in anni sette di reclusione ed euro 50.000 di multa, con aumenti per i reati satellite giudicati nelle due diverse sedi.

Quanto alla congruità degli aumenti, la Corte ha evidenziato che il Tribunale aveva fornito una motivazione specifica per l’incremento relativo ai reati giudicati nel 2007, fondata sulla quantità di stupefacente, sulla non occasionalità della condotta, sull’organizzazione di ulteriori approvvigionamenti e sulla presenza di una piazza di spaccio. Tali argomentazioni, ha rilevato la Corte, non presentano profili di manifesta illogicità tali da giustificare un intervento demolitorio.

La Corte ha quindi respinto entrambi i motivi di ricorso, osservando che le censure sulla sproporzione della pena si risolvono in una contestazione delle valutazioni di merito compiute dal giudice dell’esecuzione. Le considerazioni del ricorrente circa il numero e la consistenza dei reati comparati sono state giudicate del tutto generiche, prive della minima specificazione degli elementi fattuali che avrebbero imposto la auspicata uniformità sanzionatoria.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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