Revoca dell’affidamento in prova: obbligo di motivare la decorrenza ex tunc (Cass. pen. Sez. I n. 35463 del 06.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale non consegue automaticamente alla violazione delle prescrizioni, ma richiede che il giudice ne accerti in concreto l’incompatibilità con la prosecuzione della prova, con motivazione logica e adeguata. Qualora disponga la revoca con effetto ex tunc, il Tribunale di sorveglianza deve motivare in modo autonomo sulla decorrenza, valutando non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento trasgressivo, ma anche la condotta complessivamente tenuta durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte. L’effetto retroattivo è giustificato solo quando il comportamento riveli l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, con adeguata motivazione sul punto. La mancata valutazione di una memoria difensiva tempestivamente depositata integra il vizio di motivazione.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Genova revocava ex tunc la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, concessa al condannato in data 30 aprile 2025 ed eseguita il 2 maggio 2025. A fondamento della decisione il Tribunale richiamava la segnalazione di una violazione delle prescrizioni avvenuta il 24 dicembre 2025: il condannato avrebbe scavalcato il cancello d’ingresso di una proprietà privata e, brandendo un coltello, avrebbe minacciato di morte il titolare e i suoi familiari, trattenendosi per circa quindici minuti. La polizia, intervenuta su richiesta dei familiari, giungeva dopo che l’uomo si era già allontanato, ma nella nota del 3 gennaio 2026 segnalava che i testi presenti avevano confermato l’accaduto.
Il condannato ricorreva per cassazione, tramite difensore di fiducia, denunciando la violazione dell’art. 47 legge n. 354/1975 e il correlato vizio di motivazione, sia in punto di revoca sia in punto di decorrenza. Il ricorrente lamentava che il Tribunale aveva valutato il fatto segnalato senza considerare la memoria e i relativi allegati depositati in sede di decisione, che introducevano una ricostruzione alternativa dei fatti, e aveva disposto la revoca ex tunc trascurando oltre otto mesi di misura svolta senza rilievi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla revoca in sé. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che la revoca non è rapportata alla pura e semplice violazione delle prescrizioni, ma all’ipotesi in cui il giudice ritenga, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, che le violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. I n. 13376 del 18.02.2019; Sez. I n. 27711 del 06.06.2013). Il Tribunale ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere con motivazione logica, adeguata e non viziata.
Secondo la Corte, l’ordinanza si sottrae alle censure: la revoca non è stata disposta automaticamente, ma ha posto in risalto la condotta trasgressiva e, con motivazione non manifestamente illogica, l’ha ritenuta sintomo dell’allontanamento dal percorso di risocializzazione. È stato ribadito che la revoca può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato privo di sentenza irrevocabile, purché ritenuto, con adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, spettando al Tribunale un potere di valutazione incidentale nel contesto del controllo continuativo sulla insussistenza del pericolo di recidiva (Sez. I n. 104 del 21.11.2025).
È invece fondato il motivo sulla decorrenza della revoca. La giurisprudenza di legittimità è costante nel richiedere che il giudice esamini non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, ma anche la condotta complessivamente tenuta durante il periodo di prova e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte (Sez. I n. 36470 del 29.04.2021; Sez. I n. 9314 del 19.02.2014). La revoca con effetto ex tunc è ammessa solo quando il comportamento sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, purché motivata sul punto (Sez. I n. 34565 del 12.04.2007).
Il provvedimento impugnato, osserva il Collegio, non contiene un’autonoma valutazione sulla decorrenza: non prende in considerazione le prescrizioni violate per raffrontarle, al di là di ogni automatismo, con quelle osservate durante l’esecuzione, così da stabilire se e fino a quando l’affidamento abbia contribuito a un grado almeno parziale di risocializzazione. Ciò vale tanto più perché il ricorrente aveva tempestivamente depositato, nel termine di cinque giorni e al corretto indirizzo, una memoria con corposi allegati che il Tribunale non ha affatto valutato; l’esame degli atti è consentito al Collegio attesa la natura processuale del vizio (Sez. Un. n. 42792 del 31.10.2001).
Conseguentemente la Corte ha annullato l’ordinanza limitatamente alla decorrenza della revoca, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza per nuovo esame, rigettando nel resto il ricorso e disponendo l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03.
Nota della Redazione
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