Diffamazione sui social e limiti del diritto di critica politica (Cass. pen. Sez. 5 n. 7281 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del diritto di critica politica, anche ove sia configurabile l’interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, non integra la scriminante di cui all’art. 51 cod. pen. qualora le espressioni utilizzate trasmodino in attacchi personali gratuiti, privi di base fattuale e inutilmente umilianti, superando il limite della continenza espressiva. La verità richiesta per la critica può essere anche solo putativa, ma deve poggiare su una base fattuale attendibile, all’esito di una diligente ricerca. La valutazione della gravità dell’offesa e delle modalità di diffusione, anche tramite social network, è ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, trattandosi di giudizio discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la sentenza del Tribunale di Enna, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di diffamazione aggravata e continuata, per aver offeso la reputazione di una candidata politica tramite la pubblicazione sul proprio profilo Facebook di post e video contenenti espressioni gravemente denigratorie. Il ricorrente era stato condannato alla pena di mille euro di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Avverso tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo due motivi. Con il primo, lamentava la violazione dell’art. 51 cod. pen., invocando la scriminante dell’esercizio del diritto di critica politica, da ritenersi legittima data la rilevanza pubblica delle questioni sollevate e la correttezza sostanziale delle espressioni. Con il secondo, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, sostenendo la tenuità del vulnus arrecato e la non abitualità del comportamento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso infondato e, per alcuni profili, radicalmente inammissibile. In via preliminare, ha escluso la riferibilità al caso di specie dei principi invocati dalla difesa, rilevando come l’imputato non rivestisse la qualifica di giornalista, pacificamente non iscritto al relativo albo.
La ricostruzione del diritto di critica politica operata dalla Corte muove dal riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero garantita dagli artt. 21 Cost. e 10 CEDU, quale possibile causa di giustificazione del reato di diffamazione. Tale diritto, pur esteso anche al di fuori dell’attività giornalistica, è comunque subordinato al rispetto di rigorosi criteri: la pertinenza delle critiche (interesse pubblico), la verità (anche solo putativa) dei fatti narrati e la continenza delle espressioni usate. La Corte richiama l’ordinanza della Corte costituzionale n. 28 del 2020, che evidenzia l’esigenza di un continuo bilanciamento tra la libertà di informare e la tutela della reputazione, oggi esposta a rischi amplificati dalla rapidissima diffusione tramite social network.
Quanto alla verità, la Corte osserva che essa non deve essere processuale assoluta, ma può essere anche solo putativa, purché poggi su una base fattuale attendibile, frutto di una diligente ricerca. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha rilevato che l’imputato nulla aveva allegato in merito alla verità dei fatti attribuiti alla parte civile, in particolare circa la denunciata strumentalizzazione del ruolo di ispettore del lavoro e le presunte raccomandazioni a favore del figlio.
Con riferimento alla continenza espressiva, la Corte precisa che i toni, pur aspri o sarcastici, devono restare funzionali alla critica sul fatto di pubblico interesse, senza scadere nell’insulto personale. Le espressioni utilizzate dal ricorrente sono state correttamente qualificate dalla Corte d’appello come vere e proprie invettive, tali da offrire gratuitamente l’immagine di un funzionario corrotto, infedele e privo di dignità, superando pertanto il limite consentito. La critica non deve mai trasmodare in attacchi personali gratuiti, in espressioni inutilmente umilianti o in argomenti ad hominem volti a demolire la figura morale del criticato.
La Corte ha infine escluso l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, rammentando che il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del giudice del merito. La gravità dei fatti attribuiti e la modalità di diffusione tramite un social network sono state ritenute ostative al riconoscimento della causa di proscioglimento. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.586, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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