Prova indiziaria e traffico telefonico nel furto in sala giochi (Cass. pen. Sez. IV n. 6261 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento indiziario, il giudice può fondare il convincimento sulla concatenazione logica degli indizi, purché il loro complesso possieda univocità e concordanza e confluisca nella certezza in ordine al fatto. I dati di traffico telefonico sono utilizzabili a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova, ma non costituiscono indizio spurio ed equivoco quando si inseriscano nel modus operandi seriale della banda, nella sequenza di azioni delittuose dello stesso tipo e nell’accertata partecipazione dell’imputato ad ulteriori imprese con gli stessi correi. Il riconoscimento operato direttamente dal giudice, nel corso dell’esame degli atti, sfugge alle forme stabilite per le ricognizioni ed è ammissibile. La disciplina sulla conservazione delle immagini dettata dal Garante della privacy non incide sull’utilizzabilità delle videoregistrazioni acquisite come prova documentale ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha rideterminato la pena per due episodi di furto aggravato consumati in concorso all’interno di sale da gioco, ai danni di apparecchi cambia-soldi, esclusa la sola querela per una contestazione e dichiarati estinti per prescrizione i capi ulteriori.
La responsabilità era stata desunta dalle riprese delle videocamere, dalla presenza dell’imputato nei luoghi dei furti in orari compatibili con l’azione predatoria e dall’aggancio delle celle telefoniche delle utenze in suo uso. Il ricorrente deduce, tra l’altro, la contraddittorietà della motivazione sul valore del solo dato cellulare, l’omesso esame della questione di inutilizzabilità dei filmati per violazione dei termini di conservazione e l’illogicità del giudizio di identità.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso e ricostruisce il patrimonio indiziario come insieme plurale e non come dato isolato. Sul primo motivo osserva che la prova della partecipazione non riposa sul solo aggancio delle celle, ma su una serie di elementi ulteriori: il modus operandi dei correi, operanti in batterie di quattro o cinque persone; il sopralluogo abituale che precedeva l’azione; il carattere seriale dei furti in sale gioco; la presenza simultanea delle medesime utenze in orari notturni in cui gli imputati non dimoravano né lavoravano nel luogo.
I giudici di merito hanno offerto conto di una concatenazione logica di indizi, non di una somma di elementi slegati. Richiamando Sez. II n. 45851 del 15.09.2023, la Suprema Corte ribadisce che il giudice può valutare il complesso indiziario in termini di univocità e concordanza: è la confluenza degli indizi verso il medesimo fatto a sostenerne la lettura unitaria.
Sul secondo motivo la Corte qualifica il rilievo come manifestamente infondato. La disciplina della privacy e i limiti di conservazione delle immagini non si applicano ai files che costituiscono la fonte di prova, acquisiti agli atti non come prove atipiche ma come prove documentali ai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., con le sole modalità di conservazione comuni a tutti i documenti processuali.
Sul terzo e quarto motivo, valutati congiuntamente, la Corte esclude la contraddittorietà della chiamata in correità e del riconoscimento. Il giudice di merito non si è limitato a recepire il confronto della polizia giudiziaria: ha proceduto esso stesso alla comparazione tra l’allegato fotografico, i tratti somatici, il profilo e la stempiatura, reputandola corrispondente alle immagini riprese da due diverse prospettive. Tale riconoscimento, perché fondato su percezione diretta nell’esame degli atti, sfugge alle forme delle ricognizioni, secondo i precedenti Sez. II n. 2282 del 14.05.1992, Sez. VI n. 25383 del 27.05.2010 e Sez. II n. 45851 del 15.09.2023. Il collegamento dell’imputato al luogo appare quindi sostenuto dall’aggancio delle celle sia al momento del sopralluogo sia a quello della condotta furtiva, in assenza di alternativa ricostruzione giustificativa.
Nota della Redazione
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