Inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello senza confronto (Cass. pen. Sez. IV n. 20965 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già dedotte in appello, al più con espressioni che contestino in termini meramente assertivi la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti. Nel giudizio abbreviato, ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., sono inutilizzabili, in quanto affette da patologia correlata alla violazione di un divieto probatorio, non tutte le prove assunte in violazione dei divieti stabiliti dalla legge ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 3 luglio 2025, aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal G.I.P. del Tribunale di Lecce nei confronti dell’imputato, ritenuta la recidiva, per più delitti in materia di stupefacenti, irrogando la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e multa. La Corte distrettuale aveva respinto i motivi di doglianza, dopo aver dichiarato l’estinzione per prescrizione di alcuni delitti nei confronti dei coimputati.
Avverso tale pronuncia la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di norme processuali e vizi motivazionali in ordine all’utilizzabilità delle intercettazioni e alla legittimità dei decreti autorizzativi emessi d’urgenza dal pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La difesa si limita a riproporre, mediante l’impugnazione, motivi già dedotti in appello, in ordine ai quali la Corte territoriale si era pronunciata con argomenti giuridicamente ineccepibili e non manifestamente illogici, riconducibili alla circostanza che non si pone alcun profilo di inutilizzabilità patologica degli atti.
Il Collegio ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, senza una critica puntuale al provvedimento e senza prendere in considerazione le argomentazioni poste a fondamento del rigetto (Sez. 6 n. 23014 del 29.04.2021, Rv. 281521-01).
Quanto al tema delle intercettazioni nel rito abbreviato, la Corte ha evocato i principi espressi in materia (Sez. 3 n. 32019 del 04.06.2025, Rv. 288547-01), secondo cui sono inutilizzabili solo le prove acquisite in violazione di una regola contenutistica o di regole procedimentali espressive di principi costituzionali o sovranazionali. Ha inoltre ricordato l’utilizzabilità dei cd. brogliacci delle intercettazioni nel giudizio abbreviato (Sez. 6 n. 16823 del 24.03.2010, Rv. 247007-01).
La Corte ha quindi ritenuto il primo motivo inammissibile per aspecificità e reiterazione, non confrontandosi con la motivazione della sentenza che, richiamando quella di primo grado, aveva replicato ai rilievi della difesa in modo non contraddittorio e privo di lacune. Analoghe considerazioni valgono per il secondo e il terzo motivo, con cui si contestava la motivazione dei decreti autorizzativi e l’impiego delle apparecchiature, questioni già affrontate e risolte dalla Corte territoriale.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragione di esonero ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 191 c.p.p. – Prove illegittimamente acquisite
- Art. 438 c.p.p. – Presupposti del giudizio abbreviato