Accertamento bancario: costi deducibili anche in via presuntiva (Cass. civ. Sez. V n. 5147 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari, l’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 fonda una presunzione relativa di ricavi sia sui prelevamenti sia sui versamenti, superabile dal contribuente con prova contraria, anche presuntiva. A fronte di tale presunzione, il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico-induttivo, eccepire l’incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno detratti dall’ammontare dei prelievi non giustificati. Ove i costi non siano riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, il giudice di merito è tenuto ad accertarne il quantum in via presuntiva, anche con riferimento alle medie di settore o a mezzo di CTU. Ai fini IVA i prelevamenti bancari non giustificati restano irrilevanti, poiché la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 citato si estende alla normativa IVA.

Il Fatto

Il contribuente, consulente tributario, era sottoposto a verifica fiscale per l’anno d’imposta 2007 mediante indagini bancarie. Emergevano versamenti non giustificati per euro 120.899,72 e prelevamenti non giustificati per euro 84.529,54, con un maggior reddito imponibile accertato per euro 205.429,26, dato dalla somma dei due importi. Non avendo fornito giustificazioni, il contribuente riceveva un avviso di accertamento, che impugnava davanti al giudice di prossimità, rimanendo soccombente.

In appello la CTR del Veneto accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo che il reddito d’impresa non potesse desumersi dalla mera somma di prelevamenti e versamenti: i versamenti andavano considerati ricavi e da essi andavano detratti i costi, costituiti dai prelevamenti, ottenendo il reddito per differenza. L’Ufficio era onerato di rideterminare il reddito a fini Irpef, Irap e IVA. L’Amministrazione finanziaria ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal primo motivo, con cui l’Amministrazione denunciava la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 c.c., sostenendo che i prelevamenti potessero qualificarsi solo come ricavi evasi e che la norma non ponesse alcuna presunzione legale di costo a favore del contribuente.

Il motivo è accolto, ma per una ragione parzialmente diversa da quella prospettata. La Corte richiama la sentenza n. 10/2023 della Consulta, che ha ritenuto non fondate le questioni di legittimità dell’art. 32 attraverso un’interpretazione adeguatrice conforme agli artt. 3 e 53 Cost. Il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria ed eccepire l’incidenza percentuale dei costi, da detrarre dall’ammontare dei prelievi non giustificati. Nel caso di accertamento induttivo puro, è lo stesso Ufficio a dover determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

Su queste premesse la Corte enuncia il principio per cui, non riconoscendo l’Amministrazione i costi, spetta al giudice di merito accertarne il quantum in via presuntiva, anche con riferimento alle medie di settore o a mezzo di CTU. La CTR non ha fatto buon governo di tali principi in punto di costi, onde l’accoglimento del motivo.

Con il secondo motivo l’Amministrazione censurava la parte in cui la CTR l’aveva onerata di rideterminare l’imponibile IVA sulla base della riqualificazione prelevamenti/versamenti quali costi/ricavi. Anche questo motivo è fondato: i prelevamenti sono irrilevanti ai fini IVA e la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32 si applica anche alla normativa IVA. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla competente Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, perché rinnovi il giudizio nel rispetto dei principi esposti, provvedendo anche sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *