Revoca dell’aggiudicazione definitiva e obbligo di indennizzo ex art. 21-quinquies (TAR Puglia n. 273 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’aggiudicazione definitiva, disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, non elide l’obbligo dell’Amministrazione di corrispondere l’indennizzo ai soggetti direttamente interessati, trattandosi di atto ad effetti durevoli e attributivo di un vantaggio. Le clausole del bando o del disciplinare che riservano all’Amministrazione la facoltà di annullare o revocare la procedura di gara senza pretese dei concorrenti non escludono l’indennizzo, in quanto si riferiscono alla revoca della gara e non alla revoca dell’aggiudicazione. L’indennizzo, che compensa un pregiudizio derivante da un atto lecito, è distinto dal risarcimento del danno e non è necessariamente pari alle perdite subite, potendo essere liquidato in via equitativa in misura inferiore rispetto alla somma richiesta a titolo risarcitorio.

Il Fatto

Una società, dichiarata aggiudicataria definitiva di una procedura di gara indetta da una Provincia per l’affidamento di lavori di messa in sicurezza di un edificio scolastico, non veniva convocata per la stipula del contratto. Dopo una diffida e un ricorso avverso il silenzio, il TAR ordinava all’Amministrazione di provvedere e nominava un Commissario ad acta. Solo a seguito dell’insediamento del Commissario, la Provincia comunicava l’avvio di un procedimento di revoca in autotutela dell’intera procedura di gara, basato sulla mancata acquisizione di un finanziamento FESR e sulla nuova valutazione dell’interesse pubblico. Con la determinazione di revoca, l’Amministrazione non riconosceva né risarcimento né indennizzo.

La società ricorrente proponeva quindi ricorso per ottenere il risarcimento dei danni da lesione dell’affidamento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies, oltre all’accertamento dell’illegittimità della determina nella parte in cui aveva implicitamente negato tali pretese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disatteso la domanda di risarcimento, ritenendo non configurabile la colpa grave o il dolo dell’Amministrazione. Il ritardo nella stipula e la successiva revoca sono apparsi giustificati dal tentativo di ottenere un finanziamento complementare per il recupero completo dell’edificio, mentre l’esito negativo del bando concorrenziale non è stato ritenuto addebitabile all’Ente. La scelta di appaltare comunque un primo lotto funzionale è stata valutata non irragionevole, finalizzata a non perdere le risorse già assegnate.

È stata invece accolta la domanda subordinata di condanna al pagamento dell’indennizzo ex art. 21-quinquies. La Corte ha chiarito che tale indennizzo spetta in caso di revoca di atti definitivamente attributivi di vantaggi, come l’aggiudicazione definitiva, e non per la revoca di atti ad effetti instabili come l’aggiudicazione provvisoria, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il Collegio ha inoltre escluso che le clausole del bando e del disciplinare, che riservavano all’Ente la facoltà di revocare la gara senza alcun diritto dei concorrenti, potessero precludere l’indennizzo. Tali previsioni sono state interpretate come riferite alla revoca della procedura, non alla revoca dell’aggiudicazione definitiva, che è l’atto che specificamente determina l’obbligo indennitario.

Quanto alla quantificazione, il TAR ha distinto l’indennizzo dal risarcimento del danno: il primo compensa un pregiudizio da atto lecito, il secondo reprime un atto illecito. Pur avendo la ricorrente dichiarato spese di partecipazione per una somma minore, il Collegio ha ritenuto equo liquidare l’indennizzo in misura forfettaria, comprensiva di rivalutazione e interessi, condannando la Provincia al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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