Chiusura studio medico senza autorizzazione: annullamento per difetto dei presupposti (TAR Puglia n. 275 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli studi medici a conduzione personale, ove non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia o procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità, non sono soggetti ad autorizzazione ma a mera comunicazione di inizio attività. Ne consegue che la sanzione della chiusura dell’attività, prevista dalla legge regionale per l’esercizio in assenza di autorizzazione, non può essere irrogata nei confronti di chi svolga l’attività in assenza della sola comunicazione. La qualificazione dello studio medico come non soggetto ad autorizzazione va desunta da indici sintomatici quali la prevalenza dell’apporto professionale individuale, la ricezione dei pazienti prevalentemente su appuntamento e l’utilizzo di attrezzature ordinarie proporzionate all’attività svolta.
Il Fatto
Un medico specialista in dermatologia, iscritto all’Ordine dei Medici di Bari e attivo sin dal 1979, esercitava la propria attività in uno studio medico incentrato su visite tricologiche senza interventi chirurgici. In seguito a un’ispezione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL Bari, il Comune di Bari adottava un’ordinanza di immediata chiusura della struttura sanitaria e di cessazione di ogni attività, ritenendo che l’attività fosse svolta abusivamente, in assenza di titolo autorizzativo o di DIA prescritta dalla legge regionale Puglia n. 9 del 2017, oltreché in carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo, tra gli altri vizi, l’incompetenza del Comune, la violazione delle norme della legge regionale che escludono l’obbligo di autorizzazione per gli studi medici a conduzione personale, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità per avere l’amministrazione applicato la sanzione della chiusura a un’attività che, al più, sarebbe stata svolta in assenza della mera comunicazione di inizio attività.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, osservando che l’art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale Puglia n. 9 del 2017 attribuisce ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio per le strutture sanitarie di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2, il quale contempla esclusivamente gli studi medici “ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”.
Il Collegio ha quindi valorizzato l’art. 5, comma 6 della medesima legge regionale, il quale esclude espressamente dall’obbligo di autorizzazione gli studi medici in cui i professionisti esercitano l’attività in forma singola, autonoma e indipendente, richiedendo per essi soltanto la comunicazione di apertura all’ASL competente e subordinando l’attività al nulla osta del servizio di igiene pubblica.
Applicando tali coordinate al caso concreto, il TAR ha qualificato lo studio come a conduzione prevalentemente personale, alla luce di una serie di indici sintomatici: la ricezione dei pazienti prevalentemente tramite appuntamento, l’utilizzo di attrezzature ordinarie e proporzionate all’attività svolta, la netta prevalenza dell’apporto professionale individuale del titolare, senza che potesse rilevare la presenza di altri professionisti operanti in forma indipendente e senza vincolo di subordinazione.
Ne ha tratto la conseguenza che l’esercizio dello studio non fosse soggetto ad autorizzazione ma a mera comunicazione di inizio attività e che la sanzione della chiusura, prevista dalla legge regionale solo per l’attività svolta in assenza di autorizzazione, non potesse essere irrogata nel caso di specie, richiamando sul punto un precedente del TAR Lazio. Il ricorso è stato pertanto accolto per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, con annullamento dell’ordinanza impugnata e condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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