Silenzio di ARERA sull’approvazione del PEF rifiuti e termine di conclusione (TAR Lombardia n. 3819 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gestione integrata dei rifiuti urbani, il provvedimento con cui l’organismo competente (ETC) valida l’aggiornamento del PEF non è autonomamente impugnabile, non in quanto atto privo di lesività, ma in quanto atto non definitivo, destinato ad essere seguito dall’approvazione di ARERA. Il procedimento di approvazione tariffaria, pur articolato in due segmenti, ha natura unitaria e si perfeziona con il provvedimento dell’Autorità di regolazione, cui spetta la verifica di coerenza regolatoria. In mancanza, nelle deliberazioni regolatorie, di un termine finale di conclusione del procedimento, trova applicazione diretta il termine generale di 30 giorni di cui all’art. 2 legge n. 241/1990, decorrente dalla trasmissione del PEF validato. La richiesta di chiarimenti intervenuta dopo tale scadenza non è idonea a sospendere il procedimento.
Il Fatto
La ricorrente gestisce il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di un Comune pugliese. Il piano economico finanziario aggiornato per gli anni 2024 e 2025 è stato validato dall’ETC con una determinazione del giugno 2024 e trasmesso in pari data ad ARERA.
La società ha chiesto al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., l’annullamento del silenzio serbato dall’Autorità di regolazione sull’approvazione dell’aggiornamento e sulle relative diffide. L’Autorità, costituitasi, ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo adottato una deliberazione del settembre 2025 con cui ha disposto un supplemento istruttorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità. La deliberazione successiva non ha concluso il procedimento di approvazione dell’aggiornamento: ha natura istruttoria e fissa soltanto termini per un supplemento di verifica. L’interesse alla decisione resta quindi integro, perché la ricorrente mira a una pronuncia che imponga ad ARERA di concludere il procedimento entro un termine certo.
Il giudice ricostruisce la disciplina del metodo tariffario. La deliberazione n. 363/2021 ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio, articolando il procedimento in due segmenti: la validazione dell’aggiornamento del PEF da parte dell’ETC e la successiva approvazione di ARERA. I due segmenti, pur distinti, assolvono una funzione unitaria e il procedimento si perfeziona con il provvedimento dell’Autorità di regolazione.
Da qui la qualificazione del provvedimento di validazione. Esso ha efficacia interna nel procedimento di approvazione, nel senso che ARERA non può sostituire le proprie valutazioni a quelle riservate all’ETC ove questo abbia agito entro i confini del proprio potere regolatorio. Non è però atto definitivo e perciò non è autonomamente impugnabile. La previsione secondo cui, nelle more, si applicano quali prezzi massimi quelli determinati dall’ETC attribuisce semmai un’efficacia esterna ma transitoria, sino all’approvazione definitiva.
Il Collegio aderisce all’orientamento del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9788/2024, e richiama la sentenza del TAR Puglia n. 848/2025. Precisazione rilevante: l’atto dell’ETC è impugnabile solo se, nell’esercizio del potere regolatorio, si pronunci su questioni che esulano dal controllo di ARERA. Nella specie le contestazioni attengono a componenti del metodo tariffario e a voci di costo, rientrando quindi nel controllo regolatorio dell’Autorità.
Restava da individuare il termine di conclusione. Le deliberazioni regolatorie non prevedono un termine finale, né lo stabilisce l’art. 1, comma 527, lett. h), legge n. 205/2017. Il vuoto va colmato con l’art. 2 legge n. 241/1990, che impone il termine di 30 giorni dall’avvio del procedimento su istanza di parte. La richiesta di chiarimenti dell’8 maggio 2025 è intervenuta oltre tale scadenza e non ha quindi potuto sospendere il procedimento. Il ricorso è accolto e, in caso di inadempimento, è nominato il Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.
Nota della Redazione
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