Il corso per allievi vice commissari non è computabile nell’anzianità di servizio (TAR Puglia n. 372 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di frequenza del corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia, istituito dal D.P.R. n. 341/1982, non è computabile nell’anzianità di servizio né ai fini del trattamento pensionistico e previdenziale, difettando il requisito della prestazione resa in qualità di dipendente statale richiesto dall’art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973. La frequenza del corso non integra un rapporto di servizio, ma costituisce una modalità di selezione sostitutiva dell’ordinaria procedura concorsuale, finalizzata all’acquisizione di conoscenze formative in vista di una futura e solo eventuale immissione in ruolo. L’equiparazione prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 341/1982 ha portata specifica e circoscritta, riguardando esclusivamente l’adempimento degli obblighi di leva, e non è suscettibile di interpretazione estensiva a fini economici e previdenziali. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a), e 59 della legge n. 121/1981 è manifestamente infondata, non ravvisandosi una irragionevole disparità di trattamento rispetto agli allievi provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, collocati in aspettativa in ragione di un rapporto di lavoro già in essere.
Il Fatto
Alcuni soggetti, all’esito di un concorso pubblico, avevano frequentato il corso quadriennale per allievi aspiranti vice commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia ai sensi del D.P.R. n. 341/1982. Successivamente, avevano chiesto all’Amministrazione il computo di tale periodo nell’anzianità di servizio e ai fini pensionistici e previdenziali. A fronte della risposta negativa dell’Amministrazione, avevano proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, deducendo l’illegittimità del diniego per violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 121/1981 e al D.P.R. n. 341/1982, e sollevando questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a), e 59 della medesima legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, ravvisando la natura di controversia in materia di pubblico impiego non privatizzato e, pertanto, la competenza inderogabile del TAR nella cui circoscrizione è ubicata la sede di servizio dei dipendenti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondati i primi due motivi di ricorso, in quanto il periodo di frequenza del corso non può essere computato ai fini previdenziali. L’equiparazione contenuta nell’art. 11 del D.P.R. n. 341/1982, secondo la giurisprudenza richiamata, ha una portata specifica e settoriale, limitata al solo adempimento dell’obbligo di leva, e non integra un’equiparazione generale alla condizione di dipendente statale. Durante il corso, l’allievo non svolge una prestazione lavorativa in favore dello Stato, ma acquisisce elementi formativi finalizzati a un futuro inserimento nei ruoli della Polizia di Stato, che avviene solo all’esito positivo dell’esame finale. Difetta, pertanto, il presupposto dell’art. 8, primo comma, del D.P.R. n. 1092/1973, che richiede un servizio prestato in qualità di dipendente statale per la computabilità gratuita ai fini della quiescenza.
Il Collegio ha escluso che gli istituti della pensione privilegiata di cui all’art. 20 e dell’obbligo di permanenza in servizio di cui all’art. 21 del medesimo D.P.R. n. 341/1982 possano deporre per la sussistenza di un rapporto di servizio, trattandosi, il primo, di una misura di natura indennitaria per un infortunio occorso durante le attività del corso e, il secondo, di un impegno condizionato al superamento dell’esame finale e all’effettiva immissione in ruolo.
La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. Il TAR ha evidenziato che la posizione degli allievi esterni non è omogenea rispetto a quella degli allievi provenienti dai ruoli della Polizia di Stato, già incardinati nell’Amministrazione e collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 341/1982. Quanto alla pretesa disparità con il personale militare per il computo degli anni di studio, la questione non è stata ritenuta rilevabile, poiché le disposizioni invocate non trovano applicazione nel caso di specie, non essendo il titolo di laurea un requisito di accesso alla qualifica di commissario.
Nota della Redazione
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