Liquidazione compenso patrocinio a spese dello Stato ridotta ai valori medi (TAR Lombardia n. 3850 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è rimessa all’autorità giudiziaria, che deve determinarlo nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, ai sensi dell’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Il giudice applica il criterio del dimezzamento dei compensi previsto dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002 per il processo amministrativo, tenendo conto della natura dell’impegno professionale e dell’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. La somma liquidata può pertanto discostarsi, in misura riduttiva, dall’importo richiesto nella nota difensiva, ove non risulti congrua rispetto ai parametri normativi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva impugnato il decreto di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro non stagionale, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 286/1998. Il giudizio si era concluso con dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, con sentenza del 10 aprile 2026, e la parte era stata ammessa al gratuito patrocinio con provvedimento del 30 gennaio 2026.
Il difensore della parte ammessa al beneficio ha depositato, in data 12 maggio 2026, istanza di liquidazione dei compensi, allegando una nota spese per un importo complessivo di € 5.381,50 oltre accessori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, costituito dall’art. 82, comma 1, d.P.R. n. 115/2002, che attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di liquidare onorario e spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali, e dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che dispone il dimezzamento dei compensi nel processo amministrativo.
Ha altresì richiamato l’art. 4, comma 1, d.M. 10 marzo 2014, n. 55, secondo cui la liquidazione deve considerare caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività prestata, importanza, natura, difficoltà e valore dell’affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti e complessità delle questioni trattate.
Alla luce di tali criteri, il Tribunale ha ritenuto congrua la somma di € 1.500,00, oltre accessori, in relazione alla natura della controversia, all’impegno professionale richiesto e all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della parte difesa. La somma liquidata risulta significativamente ridotta rispetto alla richiesta del difensore, in applicazione del criterio dei valori medi e del dimezzamento previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Il provvedimento è stato adottato in camera di consiglio, con comunicazione alla parte istante a cura della segreteria, e con l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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Nota della Redazione
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