Differimento pena per infermità psichica e pericolosità sociale ostativa (Cass. pen. Sez. I n. 27387 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per infermità psichica, il giudizio di incompatibilità con il regime carcerario non si esaurisce nell’inquadramento nosografico della patologia né nella sua astratta curabilità, ma richiede una valutazione concreta delle modalità di somministrazione delle terapie e dell’assistenza effettivamente offerte nell’istituto penitenziario, commisurata al peculiare quadro clinico del detenuto. Anche quando le condizioni di salute rendano necessari contatti con i presidi sanitari esterni, il beneficio non può essere concesso se sussiste un concreto pericolo di commissione di reati ai sensi dell’art. 147, ultimo comma, cod. pen., accertato secondo i parametri dell’art. 203 cod. pen. e dell’art. 133 cod. pen. Tale condizione impeditiva prevale sul diritto alla salute del condannato e non è neutralizzata dalla detenzione domiciliare, oggettivamente inidonea a contenere un pericolo di recidiva elevato.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l’istanza con cui il condannato aveva chiesto il rinvio dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 147 cod. pen., con ammissione alla detenzione domiciliare di cui all’art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen. Il giudice ha ritenuto che la condizione di infermità accertata, di natura psichiatrica e cardiaca, non fosse incompatibile con il carcere, perché trattata farmacologicamente e gestibile in regime ordinario anche con il ricorso ai presidi medici esterni. Ha inoltre ravvisato un ostacolo assorbente nella elevata pericolosità sociale del condannato e nel concreto rischio di reiterazione, desunto dalla gravità dei reati in esecuzione, maturati nello stesso ambito familiare in cui il condannato andrebbe a vivere.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene che il rifiuto delle terapie e degli accertamenti cardiologici non sia frutto di una scelta libera, ma conseguenza della patologia psichiatrica accertata, che impedisce di comprendere la necessità dei farmaci salvavita. Lamenta, inoltre, che la detenzione abbia esacerbato i disturbi psichici e che il Tribunale abbia omesso la perizia psichiatrica richiesta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulle più recenti relazioni dei sanitari penitenziari, esaminando natura e gravità delle patologie e concludendo che, nonostante le criticità anche elevate legate alla patologia psichiatrica, le condizioni di salute possono essere adeguatamente gestite in ambiente carcerario. Le terapie farmacologiche hanno dato buon esito, nel trimestre considerato non si sono verificati scompensi o acuzie psichiatriche e la patologia cardiaca risulta compatibile con il centro SAI dell’istituto dove il detenuto è recluso.
La Corte richiama i principi della giurisprudenza di Strasburgo sull’art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e sul divieto di oltrepassare il grado inevitabile di sofferenze inerente alla detenzione (Corte EDU, sent. 26 ottobre 2000, Kudla c. Poland), nonché quelli della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 165 del 1996; Corte cost. n. 134 del 1984) e di legittimità (Sez. I n. 37062 del 2018; Sez. I n. 36322 del 2015; Sez. I n. 53166 del 2018; Sez. I n. 36856 del 2005; Sez. I n. 5715 del 1999). Il Tribunale ha quindi valutato non solo la possibilità astratta di cura, ma anche, in concreto, le modalità di somministrazione delle terapie e l’assistenza necessaria, commisurate all’istituto di detenzione e alla particolare situazione ambientale.
Le deduzioni difensive sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità, con riferimento ai maggiori fattori di rischio connessi alla detenzione, all’efficacia dei trattamenti e alla gravità della patologia psichiatrica. Il Tribunale ha correttamente considerato, oltre alle valutazioni tecniche, la complessiva condotta inframuraria del detenuto, che, grazie alle cure e all’assistenza psichiatrica del personale specializzato, è risultata regolare.
Quanto alla pericolosità sociale, nessuna censura attinge direttamente tale profilo. L’art. 147, ultimo comma, cod. pen., introdotto dalla legge n. 40 del 2001, impedisce il differimento facoltativo in presenza di un concreto pericolo di commissione di reati, richiamando il concetto di pericolosità sociale definito dall’art. 203 cod. pen., accertato alla luce degli elementi dell’art. 133 cod. pen. Il Tribunale ha congruamente motivato richiamando le modalità esecutive dell’omicidio, le informazioni negative delle Forze di polizia, i precedenti penali e l’assenza di una revisione critica del passato deviante, rilevando che il condannato riprenderebbe i contatti con l’ambiente familiare in cui è maturato il reato.
Il differimento non poteva essere concesso per la condizione impeditiva dell’art. 147, ultimo comma, cod. pen., in un bilanciamento tra l’interesse del condannato alle cure e le esigenze di sicurezza collettiva, non fronteggiabili nemmeno con la detenzione domiciliare, oggettivamente inidonea a contenere un pericolo di recidiva così elevato (Sez. I n. 972 del 2011, Farinella; Sez. I n. 789 del 2013, Mossuto). Sono rispettati i principi della Corte cost. n. 99 del 2019: la patologia psichica può costituire causa di differimento quando sia di gravità tale da determinare condizioni incompatibili con lo stato detentivo, salvo che risultino prevalenti le esigenze di sicurezza pubblica (Sez. I n. 10713 del 2023, Santoro). Generiche sono, infine, le doglianze sull’omessa perizia psichiatrica, avendo il ricorrente prospettato solo un approfondimento esplorativo.
Nota della Redazione
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