Titolare conto ricevente profitto illecito risponde di riciclaggio non concorso frode informatica (Cass. pen. Sez. 2 n. 17015 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che, d’accordo con gli autori materiali della condotta criminosa e a specifica conoscenza della stessa, riceve le somme di provenienza illecita al fine della successiva redistribuzione risponde del delitto di frode informatica, in concorso con i predetti. Viceversa, il soggetto che abbia aperto e operato sul conto corrente quale titolare al solo fine di permettere agli autori del reato di venire in possesso del profitto risponde del delitto di riciclaggio, non configurandosi alcun profilo di concorso, neppure morale, nel reato di frode informatica. È, inoltre, inammissibile il ricorso per cassazione che tenda soltanto al mutamento della qualificazione giuridica del fatto senza incidere sul contenuto del dispositivo, difettando l’interesse concreto e attuale all’impugnazione.

Il Fatto

Con sentenza del 11/06/2025, la Corte d’appello di Torino riformava la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’imputato responsabile di concorso nel delitto di frode informatica, condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1000 di multa. La Corte territoriale riteneva corretta l’originaria imputazione di riciclaggio, concedendo le circostanze attenuanti e rideterminando la pena in anni uno e mesi otto di reclusione.

L’imputato, per il tramite del difensore, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione al momento consumativo del reato di frode informatica, presupposto del contestato delitto di riciclaggio. La difesa sosteneva che il proprio assistito avesse contribuito al reato presupposto, avendo ricevuto direttamente sul proprio conto corrente il profitto illecito, con accredito che avrebbe integrato il perfezionamento della condotta criminosa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato le doglianze in punto di qualificazione giuridica, ritenendole generiche e comunque manifestamente infondate, in quanto non puntualmente rapportate alla motivazione della sentenza impugnata, che aveva correttamente applicato i principi in tema di diagnosi differenziale tra concorso nel delitto presupposto e riciclaggio.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha ribadito la distinzione tra la posizione di chi riceve le somme illecite d’accordo con gli autori materiali e a conoscenza del reato, per la successiva redistribuzione, che risponde del delitto di frode informatica in concorso, e quella di chi apra e operi sul conto corrente in qualita’ di titolare al solo fine di permettere agli autori del reato di impossessarsi del profitto, che risponde invece di riciclaggio (Sez. 2, n. 8793 del 2024, Ejokpaezi; conforme Sez. 2, n. 19125 del 2023, Baldi; Sez. 2, n. 18965 del 2016, Barrai). La sentenza impugnata aveva correttamente valorizzato l’assenza di elementi concreti per desumere la conoscenza e la consapevolezza, in capo all’imputato, dell’utilizzabilità del conto per l’esecuzione del reato presupposto.

La Corte ha inoltre rilevato la carenza di interesse all’impugnazione, posto che il ricorrente lamentava esclusivamente la riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen., senza chiarire le ricadute pratiche del diverso inquadramento giuridico, a fronte di una decisione che aveva applicato un trattamento sanzionatorio di favore. Il ricorso che miri al solo mutamento della qualificazione giuridica senza incidere sul dispositivo è inammissibile, dovendo l’interesse all’impugnazione essere concreto, attuale e volto a conseguire un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 28600 del 2017; Sez. 1, n. 39215 del 2017; Sez. 6, n. 24608 del 2015; Sez. 5, n. 2747 del 2022).

Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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