Adozione del provvedimento in giudizio e cessazione materia del contendere (TAR Campania n. 4777 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, ancorché di contenuto negativo, interrompe l’inerzia e integra l’assolvimento dell’obbligo di concludere il procedimento, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento all’azione avverso il silenzio. Il provvedimento sopravvenuto può essere impugnato con motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a., con prosecuzione del giudizio con il rito proprio del nuovo atto.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, presentata nel marzo 2025 e sollecitata senza esito. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha adottato un decreto di rigetto dell’istanza, comunicato dopo la notifica del ricorso introduttivo.
Avverso il provvedimento espresso di diniego, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti con contestuale istanza cautelare, allegando documentazione ulteriore in ordine alla prosecuzione del rapporto di lavoro. L’Amministrazione resistente ha eccepito l’infondatezza della domanda sul silenzio, rilevando che la sopravvenuta adozione del provvedimento espresso avrebbe fatto venir meno il presupposto dell’azione ex art. 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che la funzione tipica del giudizio avverso il silenzio-inadempimento è quella di reagire all’inerzia amministrativa e di ottenere una determinazione espressa idonea a concludere il procedimento. Tale presupposto viene meno quando l’Amministrazione adotta, nel corso del giudizio, un provvedimento conclusivo del procedimento, ancorché di contenuto negativo.
La giurisprudenza consolidata, richiamata dal Tribunale, ritiene che l’adozione di qualsiasi atto esplicito in riscontro alla specifica istanza interrompa l’inerzia e comporti la cessazione della materia del contendere o, comunque, il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio sul silenzio. I precedenti citati — T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, n. 493 del 2018 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. 10373 del 2023 — confermano tale orientamento.
Il dato normativo, ed in particolare l’art. 117, comma 5, c.p.a., contempla espressamente l’ipotesi del provvedimento sopravvenuto, prevedendone l’impugnazione con motivi aggiunti e la prosecuzione del giudizio con il rito proprio del nuovo atto. Nel caso di specie, il ricorrente ha correttamente impugnato il decreto questorile con motivi aggiunti.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere sul ricorso introduttivo, disponendo la prosecuzione del giudizio con rito ordinario per l’esame dei motivi aggiunti e della connessa istanza cautelare, con riserva delle spese alla pronuncia definitiva.
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Nota della Redazione
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