Insussistenza della procura in calce per ricorso nativo digitale (TAR Lombardia n. 3250 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti conferita dalla parte su supporto cartaceo separato e poi depositata in copia informatica unitamente al ricorso in formato nativo digitale non è equiparabile alla procura apposta in calce o a margine dell’atto, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e dell’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021. La procura speciale deve preesistere o, quanto meno, essere coeva al ricorso, e deve contenere elementi univoci di individuazione della controversia, non potendosi desumere la volontà della parte dalla sola congiunzione fisica dei documenti. Il difetto di specialità della procura non è sanabile per i ricorsi notificati successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, né è consentita la regolarizzazione tramite l’istituto dell’errore scusabile, atteso che la pronuncia plenaria non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi preesistenti, al quale la parte avrebbe potuto prudenzialmente aderire.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza del 9 gennaio 2024, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico di servizio, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere. Rimasta ineseguita la pronuncia, la docente proponeva giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, notificando il ricorso in data 10 dicembre 2025. Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere, e la causa veniva trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 21 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che la mancata presenza del difensore della ricorrente in camera di consiglio non impone l’obbligo di adottare l’ordinanza di cui all’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., atteso che l’avviso per instaurare il contraddittorio non è necessario quando il procuratore, non presenziando, rinuncia tacitamente alla possibilità di controdedurre, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Nel merito, il Tribunale ha scrutinato la questione della validità della procura alle liti.
La procura è stata rilasciata dalla parte su documento cartaceo separato rispetto al ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa, ed è stata notificata all’Amministrazione in allegato alla PEC. Tale procura non indicava né l’autorità giudiziaria adita né gli estremi del provvedimento da ottemperare. Il Collegio ha richiamato l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm., che impone la procura speciale, ossia una procura che rechi l’indicazione dell’oggetto del ricorso, delle parti e dell’autorità dinanzi alla quale proporre il giudizio.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce, di cui all’art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, rilevando che la predetta disposizione riguarda la certificazione dell’autografia della sottoscrizione, ma non fa venir meno l’esigenza che la procura su foglio separato rechi elementi idonei a identificare univocamente la controversia. Non è sufficiente la congiunzione fisica tra un documento informatico e uno analogico per garantire che la parte avesse contezza del contenuto dell’atto, e non è dimostrata l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, in conformità con la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11/2025, che richiede la preesistenza o la coevità della procura rispetto al ricorso stesso.
Quanto alla possibilità di sanatoria del vizio, il Tribunale ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, da verificare al momento della proposizione, con conseguente esclusione del potere di rinnovazione ex art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. Parimenti, è stata esclusa la concessione dell’errore scusabile, poiché la pronuncia plenaria del 2 ottobre 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto orientare la propria condotta verso la soluzione più prudente. Il ricorso, notificato in data successiva al 2 ottobre 2025, è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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