Revoca della carta di soggiorno e pericolosità sociale dello straniero (TAR Lombardia n. 311 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della carta di soggiorno, la pericolosità sociale dello straniero può essere desunta dai precedenti penali per reati ostativi e dalla condotta complessiva, nonché dall’assenza di effettivo inserimento sociale e lavorativo. Il provvedimento è legittimo quando dia conto dei legami familiari presenti sul territorio e li bilanci con l’interesse pubblico alla sicurezza. Il giudizio di legittimità va riferito al momento di emissione dell’atto, restando irrilevanti le sopravvenienze successive. L’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998 disciplina l’espulsione e non la revoca del titolo di soggiorno, sicché non è invocabile a sostegno del ricorso.
Il Fatto
Il Questore di Brescia, con un primo decreto del 24 agosto 2015, revocò al cittadino straniero la carta di soggiorno e negò il rilascio di un permesso di soggiorno. Il ricorso proposto davanti al TAR fu accolto con sentenza del 7 ottobre 2019, che ordinò all’Amministrazione il riesame della posizione.
Seguì il provvedimento del 17 dicembre 2019, notificato il 22 febbraio 2021, con cui la Questura revocò nuovamente il titolo ed escluse il rilascio di ogni diverso permesso. Il ricorrente ha impugnato tale atto deducendo la violazione degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 286/1998 e l’eccesso di potere, per avere l’Amministrazione fondato la decisione sui soli precedenti penali, senza valutare l’attualità della pericolosità e i legami familiari e sociali radicati in Italia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, muovendo da una precisazione normativa: l’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998 riguarda l’espulsione e non la revoca del permesso di soggiorno, con la conseguenza che il parametro invocato dal ricorrente è inconferente rispetto all’atto impugnato.
Nel merito, il provvedimento è stato ritenuto sorretto da motivazione sufficiente, riferita sia ai precedenti penali sia alla condotta complessiva dello straniero, elementi che ne confermano la pericolosità e la natura di minaccia per l’ordine pubblico. Il Tribunale ha valorizzato la condanna definitiva pronunciata dalla Corte d’assise d’appello per reati associativi e di favoreggiamento dell’immigrazione illegale, ritenuta indice di una posizione soggettiva incompatibile con la permanenza sul territorio.
Quanto all’inserimento sociale, la sentenza osserva che l’atto impugnato dà conto della presenza del coniuge e di un figlio, pur senza un approfondimento specifico dei rapporti, e rileva la mancata integrazione nel contesto locale, l’assenza di attività lavorativa dipendente e la presenza di elementi di estremismo religioso emersi durante la carcerazione. Da ciò il Collegio desume un quadro di mancata integrazione, non compensato dalla presenza familiare.
Il Tribunale conferma così, in fase di merito, le valutazioni già espresse in sede cautelare, richiamando le due ordinanze che avevano escluso il fumus boni iuris. La legittimità dell’atto è verificata con riferimento al momento della sua emissione, risultando irrilevante la successiva cessazione della pericolosità sociale dichiarata dal Tribunale di sorveglianza.
Il Collegio segnala infine che lo straniero non è mai stato espulso e che ha ottenuto un permesso di soggiorno per assistenza ai minori, rilasciato dopo l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni a permanere in Italia per assistere le nipoti. Tali circostanze non mutano l’esito, restando estranei al giudizio di legittimità sull’atto impugnato. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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