Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il rilascio dell’agibilità (TAR Marche n. 1014 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta emanazione del provvedimento di agibilità di un immobile, intervenuta nel corso del giudizio, rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., atteso che la nuova determinazione comunale certifica il possesso dei requisiti necessari e determina il venir meno dell’utilità concreta che l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori e di diffida impugnati potrebbe produrre. La dichiarazione di improcedibilità presuppone la verifica, anche sulla base degli atti versati in giudizio dalle parti, che l’interesse alla decisione di merito sia venuto meno nel corso del processo.
Il Fatto
La ricorrente impugnava le diffide con cui il Comune le aveva inibito l’utilizzo dei locali interrati di un fabbricato dichiarato inagibile, nonché i successivi atti adottati dal Comando dei Vigili del Fuoco e dalla Prefettura che, in aderenza alle prime, disponevano la non prosecuzione dell’attività di autorimessa ivi svolta.
A sostegno del gravame, la parte deduceva vizi procedurali e di merito, affermando in particolare che il locale interrato non fosse soggetto alla certificazione antincendio. Il Comune resisteva eccependo il carattere consequenziale delle diffide rispetto alle ordinanze di inagibilità, non impugnate, e contestando la fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la ricorrente, in prossimità dell’udienza di smaltimento, aveva documentato l’avvenuto rilascio dell’agibilità dei locali interrati da parte del Comune. Tale circostanza, non controversa tra le parti, ha costituito il presupposto fattuale della decisione.
Il TAR ha quindi verificato che gli atti versati in giudizio dimostravano come l’interesse alla decisione della controversia fosse venuto meno: il provvedimento di agibilità, infatti, certificando il possesso di tutti i requisiti necessari, aveva determinato il venir meno dell’utilità concreta riferibile all’annullamento dei provvedimenti impugnati, la cui efficacia era rimasta assorbita dalla nuova situazione giuridica creatasi.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che la sopravvenuta carenza di interesse integrasse la condizione per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza che rilevasse la questione, dibattuta tra le parti, se la definizione del giudizio dovesse avvenire in termini di cessazione della materia del contendere ovvero di improcedibilità, avendo entrambe le formule comunque presupposto il medesimo accertamento.
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Nota della Redazione
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