Contraffazione di marchi è reato di pericolo anche se falso grossolano (Cass. pen. Sez. VII n. 24902 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato previsto dall’art. 474 cod. pen. è reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Non ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano tratti in inganno, poiché la norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi. In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, deducendo vizio di motivazione, si risolva in una rivalutazione delle risultanze processuali o in una lettura alternativa del compendio probatorio, nonché la violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. prospettata come violazione di legge.

Il Fatto

La difesa del ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato l’affermazione di responsabilità per i reati di cui agli art. 474 cod. pen. e art. 648 cod. pen. Con i primi motivi si contesta il vizio di motivazione in ordine al delitto di contraffazione di marchi, sostenendo che esso andava escluso per la grossolanità del falso. Con ulteriori censure si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ricettazione, oltre alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in tema di valutazione della prova.

La questione centrale riguarda la configurabilità del reato di contraffazione di marchi quando il falso sia grossolano e le modalità di vendita rendano improbabile l’inganno dell’acquirente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I primi due motivi, con cui si contesta il vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 474 cod. pen., sono finalizzati a ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze processuali e una diversa ricostruzione della vicenda, estranee al sindacato di legittimità. Essi risultano, inoltre, già proposti in appello e motivatamente esaminati e respinti dai giudici di merito, che li hanno disattesi applicando un principio consolidato con cui la difesa non si è confrontata.

Sul punto la Corte richiama l’orientamento secondo cui il delitto previsto dall’art. 474 cod. pen. è reato di pericolo: non occorre la realizzazione dell’inganno e non ricorre il reato impossibile quando la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita escludano la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. La norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi. Sono richiamate, tra le altre, Sez. 5 n. 5260 del 11.12.2014, Sez. 2 n. 28423 del 27.04.2012 e, da ultimo, Sez. 2 n. 16807 dell’11.01.2019.

Quanto al motivo sulla ricettazione, la Corte lo ritiene non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito. I motivi sono considerati non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata, limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito, non consentita in quella sede.

Le censure vengono collocate nella nozione di travisamento del fatto, che ricorre quando si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il convincimento su una prova inesistente o su un risultato incontestabilmente diverso da quello reale. Nel caso concreto, però, l’impugnazione offre una mera rivisitazione del quadro probatorio, che si assume erroneamente valutato, con particolare riferimento alla portata dell’annotazione di servizio valorizzata dai giudici. È richiamata sul punto Sez. 4 n. 4675 del 17.05.2006. Infine, la Corte rileva l’inammissibilità della dedotta violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., che può essere fatta valere soltanto nei limiti della lett. e) dell’art. 606 cod. proc. pen., ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, e non quale violazione di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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