Estradizione: nessun termine per la domanda e sindacato sulla prescrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 8929 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estradizione, il Trattato tra Italia e Perù, ratificato con legge 3 maggio 2004, n. 135, non prevede alcun termine entro cui la domanda di consegna debba essere inoltrata dallo Stato richiedente, né impone al giudice nazionale una valutazione di merito sull’attualità dell’interesse alla consegna. Il ritardo nell’invio della domanda incide soltanto sulla misura cautelare, che cessa di efficacia decorsi novanta giorni senza che la Corte di appello si sia pronunciata, ma non determina alcuna nullità della procedura. La prescrizione costituisce causa di rifiuto obbligatorio della consegna: la sua verifica spetta all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che vi provvede sia secondo la normativa interna sia accertando l’eventuale estinzione del reato secondo la legge dello Stato richiedente.
Il Fatto
La Corte di appello di Brescia accoglieva la richiesta di estradizione presentata dalla Repubblica del Perù nei confronti del ricorrente, nei cui confronti si procede per tre rapine aggravate. L’arresto era stato eseguito nell’agosto 2021, mentre la domanda di consegna perveniva solo nel luglio 2024.
Il ricorrente impugnava la decisione con tre motivi, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sull’interesse dello Stato richiedente e sul sindacato in ordine alla prescrizione. La Corte di cassazione rigettava il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla ritenuta perdita di interesse dello Stato richiedente. Il ricorrente sosteneva che la discrepanza temporale tra l’esecuzione dell’arresto e la richiesta di consegna dimostrasse la sopravvenuta mancanza di interesse all’estradizione.
Il motivo è infondato. In base al Trattato non è previsto alcun termine entro il quale la domanda di consegna debba essere inoltrata, né si richiede al giudice nazionale di compiere alcuna valutazione di merito sull’attualità dell’interesse alla consegna.
L’unica conseguenza del ritardato invio attiene alla misura cautelare, che nel caso di specie aveva perso efficacia una volta decorso il termine di novanta giorni senza che la Corte di appello si fosse pronunciata. Al di là di tale incidenza, il ritardo non comporta alcuna nullità della procedura, né può essere valorizzato per desumere la mancanza di interesse, attestata dal fatto che la domanda, sia pur tardivamente, è stata inviata.
Quanto al terzo motivo, la Corte richiama l’art. 4, comma 1, lett. b), legge n. 135/2004, che prevede il rifiuto della consegna se alla data del ricevimento della richiesta sia prescritta, secondo la legge di una delle Parti, la pena o l’azione penale.
Trattandosi di causa di rifiuto obbligatoria, l’individuazione dei presupposti è rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria dello Stato richiesto, che vi provvede sia valutando la prescrizione secondo la normativa interna, sia verificando l’eventuale estinzione del reato secondo la normativa dello Stato richiedente. La tesi del ricorrente, secondo cui tale verifica andrebbe demandata all’autorità richiedente, non trova alcun supporto normativo. Il motivo è, peraltro, del tutto generico, non essendo dedotta l’erroneità del computo della prescrizione rispetto alla disciplina peruviana.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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