Impugnazione cautelare reale del terzo: onere di provare la disponibilità del bene (Cass. pen., Sez. IV, n. 39820 del 2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari reali, ai sensi degli artt. 322, 322-bis e 325 cod. proc. pen., la legittimazione della persona che avrebbe diritto alla restituzione delle cose sequestrate non discende dalla mera titolarità formale del bene, ma presuppone la sussistenza di un concreto e attuale interesse all’impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.. Tale interesse va ravvisato nella effettiva disponibilità del bene, tale da determinare, per il caso di revoca della misura, la restituzione allo stesso impugnante. È onere di chi impugna, a pena di inammissibilità, allegare e indicare espressamente gli elementi dai quali desumere la riacquisita disponibilità del bene, non essendo sufficiente la sola qualità di legale rappresentante della società proprietaria, in presenza di una situazione fattuale equivoca circa l’esercizio della signoria sul bene da parte dell’indagato.

Il Fatto

La legale rappresentante della società proprietaria dell’aviosuperficie “Franca” proponeva istanza di revoca del sequestro preventivo dell’area, disposto in un procedimento penale per disastro aviatorio ai sensi dell’art. 449 cod. pen., concesso in gestione all’indagato. L’istanza veniva rigettata dal GIP e, successivamente, dal Tribunale della Libertà, che dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo la ricorrente non legittimata, non avendo allegato alcun elemento da cui desumere la propria disponibilità effettiva del bene, risultando lo stesso nella esclusiva disponibilità dell’indagato, sia al momento del sequestro che successivamente.

Avverso l’ordinanza del Tribunale proponeva ricorso per cassazione la società proprietaria, deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione dell’area come aviosuperficie, alla corretta interpretazione del Regolamento ENAC del 05/05/2023 e alla valorizzazione delle raccomandazioni dell’ANSV.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che, in materia di impugnazioni cautelari reali, la verifica della legittimazione della parte ricorrente è un controllo preliminare che il giudice dell’impugnazione è chiamato a effettuare anche in assenza di specifica deduzione, trattandosi di presupposto processuale imposto dalla legge.

La Corte ha quindi richiamato i principi in materia di legittimazione e di interesse ad impugnare, affermando che la facoltà di proporre impugnazione è subordinata alla presenza di una situazione di vantaggio meritevole di tutela. Tale interesse non si identifica nella pretesa alla esattezza teorica della decisione, ma nella misura della utilità pratica derivante dall’impugnazione, che deve sussistere al momento della proposizione e persistere fino alla decisione.

Quanto al terzo che agisca per la restituzione del bene, la Corte ha precisato che la legittimazione astratta si fonda sulla disponibilità del bene appreso al momento del vincolo o sulla relazione di effettiva signoria tra il soggetto e il bene, tale da determinare, per il caso di revoca della misura, la restituzione allo stesso. Ha quindi distinto la titolarità formale del bene dalla sua disponibilità, che può trovare causa in una regolamentazione negoziale.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha ritenuto che la legittimazione della ricorrente fosse stata ricollegata alla sola circostanza che l’aviosuperficie risultasse di proprietà della società rappresentata, senza che fosse stata allegata la riacquisita disponibilità del bene, essendo venuto meno l’accordo negoziale in forza del quale la signoria su di esso era esercitata dall’indagato, che risultava il gestore dell’area e il soggetto che aveva la disponibilità della stessa.

La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, non ravvisando elementi di esonero da colpa in ordine alla causa di inammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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