Revoca del centro revisioni per revisione da operaio non abilitato (TAR Calabria n. 635 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di revisione autoveicoli, la revoca della concessione è legittima quando i controlli accertino che l’attività sia stata svolta in difformità dalle prescrizioni vigenti. L’art. 80, comma undicesimo, cod. strada configura la revoca come conseguenza vincolata dell’accertamento della difformità. Assume rilievo decisivo l’effettuazione materiale della revisione da parte di un soggetto non abilitato e in assenza del tecnico abilitato. Il verbale ispettivo della Motorizzazione civile, in quanto atto pubblico dotato di fede privilegiata, fa prova dei fatti accertati. La domanda risarcitoria segue l’esito reiettivo del ricorso e resta priva dei suoi elementi costitutivi.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l’Amministrazione provinciale ha revocato l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di centro revisioni e la concessione assegnata presso il CED del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensiva, e il risarcimento dei danni.

L’Amministrazione si è costituita contestando nel merito la fondatezza del ricorso. L’istanza cautelare è stata respinta per carenza del requisito del fumus boni iuris. All’udienza di smaltimento la parte ricorrente ha eccepito la tardività della memoria avversaria.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale il Collegio ha accolto l’eccezione di tardività della memoria depositata dall’Amministrazione, prodotta fuori dai termini dell’art. 73 cod. proc. amm., escludendola dal materiale decisorio. In via preliminare ha poi ritenuto di prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, facendo applicazione del principio della ragione più liquida.

La causa è stata decisa sulla questione di più pronta soluzione, ossia l’infondatezza nel merito della prospettazione ricorsuale. Il Collegio ha richiamato il principio, elaborato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il profilo dell’evidenza prevale sull’ordine logico delle questioni, senza che l’inversione risolva implicitamente le questioni pretermesse. A sostegno ha citato Cons. Stato, sez. V, n. 260 del 2022 e TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 409 del 2021.

Nel merito il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile. L’art. 80, comma ottavo, cod. strada affida le revisioni a imprese di autoriparazione; il comma undicesimo prevede la revoca delle concessioni quando, nel corso dei controlli, si accerti che l’impresa non sia più in possesso delle attrezzature necessarie o che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato n. 734 del 2026.

La verifica istruttoria ha confermato la correttezza dell’operato amministrativo. Dagli atti risulta una visita ispettiva presso la società, con verbale redatto dai funzionari della Motorizzazione civile. Il Collegio ha qualificato tale verbale come atto pubblico dotato di fede privilegiata, per la speciale potestà certificativa del funzionario. È emerso che una revisione era in corso da parte di un operaio non abilitato e in assenza del tecnico abilitato, sopraggiunto solo dopo.

La successiva revisione straordinaria del medesimo veicolo ha riscontrato problemi tecnici che avevano imposto la sospensione dalla circolazione, smentendo l’esito favorevole in precedenza attestato. Il coacervo di tali circostanze ha reso non irragionevole la conclusione dell’Amministrazione circa una negligenza grave e la mancanza di affidamento sull’esercizio conforme dell’attività. Il ricorso è stato respinto, con condanna della società ricorrente alle spese di lite, liquidate come da dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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