Vincolo cimiteriale e deroga per opera pubblica finanziata dal Pnrr (TAR Campania n. 2955 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338, quinto comma, R.D. n. 1265/1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, è consentita per la realizzazione di un’opera pubblica o l’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e il consiglio comunale acquisisca il parere favorevole della competente ASL. Il legislatore ha previsto la soglia invalicabile dei cinquanta metri solo per gli ampliamenti cimiteriali di cui al comma 4, non anche per le opere pubbliche: non è pertanto configurabile un divieto assoluto e generalizzato di intervento nella fascia più ristretta. Il vincolo, di natura eccezionale e di stretta interpretazione, resta rimovibile nel solo interesse pubblico, secondo l’elencazione normativa delle opere ammissibili. Il parere dell’ASL assolve alla funzione di escludere controindicazioni igienico-sanitarie e non richiede una valutazione di dettaglio sull’intero progetto.
Il Fatto
Un Comitato civico impugna la deliberazione del consiglio comunale che ha concesso la deroga alla fascia di rispetto cimiteriale per realizzare un impianto di produzione, stoccaggio e rifornimento di idrogeno rinnovabile su linea ferroviaria, nell’ambito della sperimentazione dell’idrogeno per il trasporto. L’opera è finanziata con fondi del Pnrr, Missione 2, Componente 2, Investimento 3.4.
Il ricorrente censura anche il parere igienico-sanitario favorevole dell’ASL, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta dall’ente attuatore e gli atti di assenso delle amministrazioni partecipanti. Il Comitato lamenta vizi procedimentali della conferenza, violazione del vincolo di inedificabilità e illegittimità del parere sanitario. I resistenti eccepiscono in rito il difetto di legittimazione attiva, la violazione delle regole sulla notifica e la tardività.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla legittimazione attiva, riconosce al Comitato il ruolo di ente esponenziale di un interesse collettivo concreto e omogeneo, riferibile a un gruppo determinato di soggetti, con stabilità organizzativa e collegamento territoriale. Richiama il criterio della vicinitas e la distinzione, affermata dall’Adunanza Plenaria, tra legittimazione e interesse al ricorso.
La notifica effettuata in due fasi successive è ritenuta regolare: la prima è avvenuta tempestivamente nei confronti del resistente principale e di almeno un controinteressato, la successiva ha integrato il contraddittorio nel rispetto dei termini. Quanto alla tardività, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi ha natura di atto endoprocedimentale: solo dal provvedimento finale decorrono i termini decadenziali.
Nel merito, il Collegio esclude il vizio procedimentale. I due procedimenti — quello in conferenza di servizi e quello comunale di deroga — si sono svolti senza soluzione di continuità, ciascuno secondo il proprio iter e le proprie competenze. La competenza a derogare alle distanze apparteneva al consiglio comunale, previa acquisizione del parere dell’ASL, estranea alla conferenza. Le censure sui pareri mancanti sono inammissibili per genericità.
Sul vincolo sostanziale, il Collegio osserva che l’art. 338, quinto comma, R.D. n. 1265/1934 consente la riduzione della zona di rispetto per opere pubbliche, previo parere favorevole dell’ASL. La soglia invalicabile dei cinquanta metri è prevista solo per gli ampliamenti cimiteriali: per le opere pubbliche non è configurabile un divieto assoluto di intervento nella fascia più ristretta. Il vincolo resta rimovibile nel solo interesse pubblico.
L’intervento è qualificato come opera infrastrutturale di interesse pubblico, funzionalmente connessa al trasporto pubblico locale e finanziata con fondi europei, senza necessità di formale dichiarazione di pubblica utilità. L’area ricade in zona già urbanizzata, in prossimità della stazione ferroviaria, e non comporta occupazione di ulteriori aree. Il parere dell’ASL è coerente con la funzione assegnata dalla norma, fondandosi sull’assenza di controindicazioni igienico-sanitarie, sulla separazione fisica tra area di progetto e cimitero e sulla continuità con infrastrutture esistenti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della tecnicità delle questioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.