Verifica di anomalia e irrilevanza degli inadempimenti esecutivi (TAR Campania n. 1041 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La verifica di anomalia dell’offerta non si risolve in una caccia all’errore sulle singole voci di prezzo, ma consiste in un giudizio tendenziale e complessivo sulla capacità dell’offerta di generare utile e di assorbire le oscillazioni dei costi. La legittimità del provvedimento di aggiudicazione, come quella delle valutazioni rese nel subprocedimento di verifica, va apprezzata secondo la regola tempus regit actum, con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. Ne deriva che gli inadempimenti sopravvenuti in fase di esecuzione, non conosciuti né conoscibili all’atto della verifica, sono inidonei a dimostrare ex post l’incongruità dell’offerta e non giustificano una nuova verifica di sostenibilità. Una volta accertata in giudizio la congruità dell’offerta, il relativo accertamento è coperto dal giudicato.
Il Fatto
Un’Università indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e di gestione energia, di importo superiore a trenta milioni di euro, da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. All’esito delle operazioni la prima classificata viene esclusa per anomalia dell’offerta; il relativo contenzioso si conclude con l’annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione disposta in favore del secondo classificato, pronuncia confermata in appello. L’amministrazione aggiudica quindi alla prima classificata.
Il secondo e il terzo classificato impugnano la nuova aggiudicazione, chiedendo la ripetizione della verifica di anomalia alla luce di circostanze sopravvenute, e deducono l’omessa considerazione della mancata assunzione dei lavoratori disabili previsti in offerta; il secondo classificato propone altresì ricorso incidentale avverso l’ammissione del terzo. Riuniti i ricorsi, la causa giunge alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il ricorso del concorrente che segue l’aggiudicataria in graduatoria, dichiarandolo infondato. Le precedenti pronunce, di primo grado e di appello, hanno già chiarito la sostenibilità dell’offerta: la struttura dei costi era idonea a generare utili anche ipotizzando l’assunzione di soli sei o sette lavoratori disabili sul totale previsto, grazie alla previsione di un fondo di riserva e alla sovrastima di alcuni costi di manutenzione. Tali valutazioni hanno escluso profili di incongruità, sicché non residuano margini di ulteriore apprezzamento in capo all’amministrazione.
Il Collegio respinge poi la tesi secondo cui gli inadempimenti contrattuali sopravvenuti proverebbero l’anomalia dell’offerta. La verifica di congruità va condotta sulle condizioni prefigurate dal concorrente al momento della formulazione dell’offerta e rappresentate nelle giustificazioni, secondo la regola tempus regit actum, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2482 del 2024. Eventuali inadempimenti verificatisi in fase esecutiva, non conoscibili all’atto della verifica, sono inidonei a costituire ex post parametro di correttezza dell’attività compiuta.
La verifica di anomalia, ribadisce il Tribunale richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 8922 del 2024, non deve risolversi in una caccia all’errore sulle singole voci di prezzo, ma accertare se l’offerta, nel suo complesso, risulti attendibile e affidabile. Il suo carattere è tendenziale e dinamico: una valutazione di massima sui costi che più pesano sulla commessa e sulla loro probabile evoluzione, volta a verificare l’equilibrio complessivo e la capacità dell’utile di assorbire le variazioni di mercato; per le sopravvenienze straordinarie soccorrono la revoca in fase di gara e la rinegoziazione o risoluzione in fase esecutiva.
Nel caso concreto, l’aggiudicataria ha assunto tredici lavoratori a fronte di un organico previsto di ventinove: la mancata assunzione dei lavoratori disabili non ha quindi gravato sui costi, restando la compagine incompleta. La circostanza è pertanto inidonea a dimostrare ex post l’anomalia. Il giudicato formatosi preclude inoltre ulteriori valutazioni sul punto, e l’istanza istruttoria è respinta perché irrilevante.
Quanto al ricorso del terzo classificato, le censure avverso l’aggiudicazione sono infondate; la parte relativa alla posizione del secondo classificato è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non consentendo l’esito del giudizio il conseguimento del bene della vita. Per le stesse ragioni è improcedibile il ricorso incidentale. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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