Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1622 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’avvenuta formazione del giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Verificata la persistente inerzia dell’Amministrazione, ne ordina l’esecuzione fissando un termine e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Con una sentenza del giudice del lavoro era stato accertato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito delle somme per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre interessi legali.
Formatosi il giudicato, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto esaminato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è passata in giudicato in data antecedente alla notificazione e al deposito del ricorso, come attestato dalla cancelleria del giudice competente, e che è stata notificata all’Amministrazione presso la sede reale.
È risultato inoltre inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Tale termine dilatorio costituisce condizione dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, il ricorso è stato accolto. Non emergendo dagli atti che la sentenza sia stata eseguita, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il ritardo maturato ha giustificato la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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