Improcedibile il ricorso sul ripiano dispositivi medici dopo il pagamento delle quote (TAR Lazio n. 1757 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente rende improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando la definizione della causa per effetto di una sopravvenuta disciplina di legge, con il pagamento delle somme dovute, soddisfa la pretesa azionata. La declaratoria di improcedibilità presuppone la dichiarazione resa dalla parte in udienza e non la cessazione della materia del contendere, poiché manca l’accertamento dell’intervenuta definizione bilaterale della controversia. La natura in rito della pronuncia e la definizione della causa per effetto del pagamento giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui la Regione Piemonte ha approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 9-bis, del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015. Ha impugnato, inoltre, i decreti ministeriali attuativi, le circolari e gli accordi Stato-Regioni presupposti, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è stato discusso all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. In tale sede il difensore della società ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, conseguente al pagamento delle quote di ripiano.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, all’udienza fissata ex art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm., la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza del pagamento delle quote previste dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025. Il pagamento delle somme dovute ha inciso sull’assetto degli interessi dedotti in giudizio, privando di utilità la decisione sulla legittimità degli atti impugnati.
Il Collegio ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché le regioni non hanno depositato le attestazioni di pagamento. Tale rilievo è decisivo: la cessazione della materia richiede la prova dell’intervenuta definizione della controversia su base bilaterale, che nel caso di specie difetta.
È stata invece accolta la prospettazione della ricorrente quanto al sopravvenuto difetto di interesse. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c), del c.p.a. L’improcedibilità consegue alla sola dichiarazione della parte, che non necessita dell’accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa da parte dell’amministrazione.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per la compensazione integrale. La pronuncia è di natura processuale e la definizione della causa dipende dal pagamento effettuato in forza dell’art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025. La scelta compensativa riflette l’assenza di una soccombenza sostanziale accertata e la particolare conformazione della vicenda.
Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato pertanto dichiarato improcedibile, con spese compensate tra le parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.