Revoca concessione Lotto per tardivi versamenti non cumulabile con sanzioni pecuniarie (TAR Lazio n. 8616 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione per l’esercizio del gioco del Lotto, ai sensi dell’art. 34, comma 1, n. 9, della legge n. 1293/1957, costituisce espressione del potere pubblicistico di ritiro dell’affidamento concessorio e non assolve a una funzione sanzionatoria in senso stretto. Ne consegue che il principio del ne bis in idem di matrice convenzionale non opera, difettando la natura penale della misura secondo i criteri Engel e l’identità del fatto. L’Amministrazione può legittimamente escludere l’applicazione del cumulo giuridico delle violazioni, ai sensi della nota ADM n. 4132/2005, quando i tardivi versamenti, reiterati e consapevoli dopo la formale contestazione, siano idonei a compromettere il rapporto fiduciario con il concessionario.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una ricevitoria del Lotto, impugnava dinanzi al TAR il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva revocato la concessione per l’esercizio del gioco, a causa di una pluralità di tardivi versamenti dei proventi di gioco. Il ricorso gerarchico era stato respinto e la ricorrente deduceva, con quattro motivi, la violazione delle circolari ADM in tema di cumulo giuridico, l’illegittimità della revoca quale atto vincolato, la violazione del ne bis in idem e il difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo, ricordando che l’art. 34, comma 1, n. 9, della legge n. 1293/1957 consente la revoca in caso di violazione abituale, realizzata quando, dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commetta un’altra nei sei mesi successivi. Le circolari ADM n. 13386/2003 e n. 47846/2016 qualificano il tardivo versamento come una delle violazioni più gravi, mentre la nota n. 4132/2005 prevede il cumulo solo per i ritardi consecutivi avvenuti prima della contestazione.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dell’Amministrazione che aveva escluso l’applicazione del cumulo giuridico. Le prime violazioni erano state formalmente contestate il 21 marzo 2024, ma la concessionaria aveva continuato a effettuare versamenti tardivi in modo consapevole. La scelta del bonifico ordinario, anziché del RID bancario, rendeva prevedibile il ritardo, considerato che i versamenti avvenivano il giovedì stesso o il venerdì successivo, oltre il termine previsto.

Sul secondo motivo, il Collegio ha escluso la violazione del ne bis in idem. La revoca, lungi dall’essere una duplicazione sanzionatoria, consegue al venir meno del rapporto fiduciario per la condotta reiterata e grave. Applicando i criteri Engel, la misura non ha natura penale, mancando finalità repressiva o afflittiva in senso proprio, ed è funzionale alla tutela dell’interesse pubblico. Difetta altresì l’identità del fatto, atteso che le sanzioni pecuniarie colpiscono le singole violazioni contabili mentre la revoca valuta complessivamente la condotta del concessionario.

I motivi terzo e quarto sono stati respinti per le medesime ragioni: la revoca non risulta sproporzionata né fondata su una mera valutazione numerica, essendo emersa una valutazione complessiva della condotta, caratterizzata dalla reiterazione degli inadempimenti e dall’assenza di circostanze giustificative. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *