Natura vincolata dell’esclusione per irregolarità nei pagamenti (TAR Lazio n. 8617 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di iscrizione all’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, il potere ministeriale di esclusione per irregolarità nei pagamenti verso il gestore della rete, ex art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. 25 agosto 2022, n. 164, ha natura vincolata quanto all’effetto finale, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti regolamentari. La regolarizzazione postuma dei pagamenti non ha efficacia sanante, poiché l’indice di onorabilità misura la puntualità dell’adempimento e non la mera solvibilità differita. La morosità dei clienti finali non integra causa di non imputabilità dell’irregolarità, configurando un rischio operativo ordinario dell’attività di vendita nel mercato liberalizzato.

Il Fatto

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento di verifica dei requisiti per la permanenza nell’Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica, a seguito della segnalazione del Gestore del Sistema Informativo Integrato. Dalle risultanze trasmesse da Terna emergeva un indice di onorabilità pari a 1 per tutti i mesi del 2024, con ritardi medi ponderati fino a 60,46 giorni.

Dopo le osservazioni procedimentali della società e il supplemento istruttorio richiesto a Terna, il Ministero adottava il decreto di esclusione dall’Elenco ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. b), del D.M. n. 164 del 2022. La società impugnava il provvedimento deducendo difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, violazione del contraddittorio e sproporzione della misura, evidenziando l’intervenuta regolarizzazione delle pendenze e la morosità della clientela finale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 1, commi 80-82, della legge n. 124 del 2017 e il regolamento di cui al D.M. n. 164 del 2022, che subordina la permanenza nell’Elenco al mantenimento di requisiti di affidabilità finanziaria, tra cui la regolarità dei pagamenti verso i gestori della rete. La Corte ha quindi affrontato la questione centrale della natura del potere ministeriale, escludendo che la successiva regolarizzazione dei pagamenti possa modulare l’esito del procedimento.

La disposizione regolamentare individua una fattispecie tipizzata: l’irregolarità nei pagamenti per due periodi consecutivi determina l’effetto espulsivo, connotando il potere come vincolato. La Corte ha precisato che il sistema non configura un automatismo cieco, poiché l’Amministrazione deve verificare la correttezza delle risultanze e l’eventuale causa di non imputabilità ai sensi dell’art. 8, comma 6, del D.M. n. 164 del 2022, ma non può sostituire alla misura regolamentare una diversa sanzione né attribuire efficacia sanante alla regolarizzazione postuma.

Quanto al sindacato di proporzionalità, il Collegio ha escluso che il giudice possa rimodulare il contenuto della disciplina regolamentare, sostituendo una diversa valutazione a quella già operata dalla fonte normativa, che incorpora una soglia di tolleranza rappresentata dalla reiterazione dell’irregolarità in due periodi consecutivi. Nel caso concreto, la misura non è apparsa sproporzionata, essendo emersa una perdita dell’indice IO per l’intero anno 2024 con ritardi sistematici e crescenti.

La Corte ha poi respinto la tesi secondo cui la morosità dei clienti finali potrebbe integrare una causa di non imputabilità, qualificandola come evenienza fisiologica dell’attività di vendita nel mercato liberalizzato e rischio operativo che il sistema regolatorio pone a carico dell’operatore. La regolarità rilevante ai fini dell’indice di onorabilità coincide con il pagamento tempestivo, non con il pagamento comunque effettuato, poiché il ritardo reiterato costituisce indicatore di criticità finanziaria o organizzativa dell’operatore.

Le censure procedimentali sono state infondate, atteso che la società era stata posta in condizione di partecipare al procedimento e la nota integrativa di Terna non aveva introdotto un nuovo titolo di esclusione. In ogni caso, il Collegio ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, rilevando l’impossibilità di annullamento del provvedimento per la natura vincolata dell’effetto espulsivo. Il ricorso è stato respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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