Conversione del finanziamento Smart&Start, termine quinquennale non prorogabile (TAR Campania n. 1043 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di cinque anni entro cui deve essere perfezionato l’investimento nel capitale di rischio, richiesto dall’art. 6-bis del D.M. 24.9.2014 per la conversione del finanziamento agevolato Smart&Start in contributo a fondo perduto, decorre esclusivamente dalla data di concessione delle agevolazioni e non dalla data di erogazione a saldo delle stesse. Tale termine non è prorogato dall’art. 38, comma 5, del D.L. 34/2020, che si riferisce ai termini decadenziali già esistenti al momento della sua entrata in vigore. L’investimento deve inoltre costituire un’unica operazione, non cumulabile con altre pregresse, e deve consistere in nuovi conferimenti in denaro con effettivo aumento del patrimonio sociale; non rilevano le operazioni di mero ripianamento delle perdite.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni della misura Smart&Start Italia, gestita da Invitalia in forza del D.M. 24.9.2014. Con delibera del 25.7.2017 è stata ammessa e ha stipulato il contratto di concessione, ricevendo un finanziamento agevolato senza interessi.
Con istanza del 17.4.2023 la società ha chiesto la conversione parziale del finanziamento in contributo a fondo perduto, rappresentando un investimento nel capitale di rischio deliberato il 14.4.2023. Invitalia ha comunicato motivi ostativi con nota del 26.6.2023 e ha respinto l’istanza con provvedimento del 29.2.2024. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR Campania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso, condividendo le difese di Invitalia. Il nodo centrale è il termine di perfezionamento dell’investimento. L’art. 6-bis del D.M. 24.9.2014, introdotto dal D.M. 24.2.2022, richiede che l’investimento sia perfezionato entro cinque anni dalla concessione delle agevolazioni, computati nel caso concreto dal 25.7.2017. Il termine è scaduto il 25.7.2022, mentre la delibera di investimento è del 14.4.2023.
La tesi della ricorrente, secondo cui il termine sarebbe stato prorogato di dodici mesi dall’art. 38, comma 5, del D.L. 34/2020, non è condivisa. Il Collegio osserva che quella proroga riguarda i termini decadenziali già esistenti al momento della sua entrata in vigore, mentre il termine quinquennale in esame è stato introdotto solo con il D.M. del 2022 e non poteva esserne investito; la ratio della norma emergenziale era legata alla pandemia. Irrilevante è inoltre la data di erogazione a saldo delle agevolazioni: essa segna solo il momento da cui può presentarsi la richiesta di conversione, non sposta il dies a quo del termine.
Il Collegio esamina poi le ulteriori operazioni di investimento invocate dalla società. La circolare MISE n. 253833 del 4.7.2022, al par. 5-bis.3., ammette la conversione a fronte di un’unica operazione di investimento, senza possibilità di cumulare operazioni diverse compiute in momenti distinti. Le operazioni del 28.6.2018, del 27.11.2020 e del 10.3.2022 non soddisfano i requisiti: la prima non raggiunge la soglia di ottantamila euro; le altre non integrano conferimenti in denaro di importo pari almeno a tale soglia per ciascuna operazione.
Il Collegio aggiunge che le operazioni del 2020 e del 2022, come quella posta in essere dalla società terza, non costituiscono nuovi conferimenti con effettivo aumento del patrimonio sociale, essendo finalizzate al solo ripianamento delle perdite, dopo la riduzione a zero del capitale. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il diniego è sufficientemente motivato e la comunicazione dei motivi ostativi non deve essere rinnovata quando il privato integri la propria istanza in sede di osservazioni, dovendosi evitare un aggravio del procedimento. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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