Rideterminazione tariffa GSE non è decadenza né richiede autotutela (TAR Lazio n. 14810 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE, all’esito del sopralluogo, ridetermina la tariffa incentivante riconoscendo un livello di integrazione architettonica inferiore costituisce esercizio del potere di rideterminazione di cui all’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e all’art. 11, comma 3, d.m. 31 gennaio 2014, non della decadenza. Esso non è soggetto ai presupposti dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, né al termine di dodici mesi, poiché non travolge l’originario provvedimento di ammissione ma opera all’interno del medesimo sistema incentivante. La maggiorazione tariffaria presuppone un’integrazione architettonica effettiva: la struttura deve assolvere una concreta funzione di arredo viario o di copertura di parcheggi, non essendo sufficiente la mera attitudine costruttiva delle pensiline.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di un impianto fotovoltaico ammesso agli incentivi del D.M. 19 febbraio 2007 (Secondo Conto Energia) con tariffa pari a 0,422 €/kWh, in quanto qualificato come integrato architettonicamente.

All’esito di un sopralluogo, il GSE accerta che le pensiline costituenti l’impianto non hanno mai svolto la funzione di parcheggio e versano in un’area in stato di abbandono. Con provvedimento del 27 novembre 2025 dispone la riclassificazione dell’impianto da integrato a non integrato architettonicamente, riduce la tariffa a 0,346 €/kWh e impone i conguagli. La società impugna davanti al TAR Lazio, deducendo travisamento dei fatti, violazione dei principi di proporzionalità e violazione del legittimo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Sul primo motivo, il sopralluogo ha dimostrato l’esistenza di mere strutture metalliche in un contesto non viario, privo di parcheggi, segnaletica e percorsi pedonali, collocato in uno spazio aperto di campagna. La maggiorazione tariffaria non remunera la modalità costruttiva in sé, ma l’effettiva modalità di utilizzo del territorio che l’installazione integrata consente.

La Corte richiama l’art. 20, comma 3, d.m. 6 agosto 2010, secondo cui la dizione “pensiline” si riferisce a strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali, restando escluse quelle realizzate in ampi spazi aperti e scollegate da edifici o strutture ad uso pubblico. La finalità ministeriale di privilegiare applicazioni a minor consumo di territorio risulterebbe elusa da un’integrazione puramente cartolare.

Quanto al secondo motivo, non si ravvisa violazione della proporzionalità: i criteri di accesso a risorse scarse, gravanti sulla componente Asos del prezzo dell’energia, vanno interpretati in modo testuale e rigoroso. Il GSE ha privato la ricorrente della sola maggiorazione indebita, con riduzione tariffaria del 18% e pieno mantenimento dell’incentivo. Il principio di ragionevolezza non può comportare conseguenze contra legem.

Il terzo motivo è infondato perché il provvedimento non è una decadenza ma una rideterminazione ex art. 11, comma 3, d.m. 31 gennaio 2014, che mantiene il rapporto incentivante con una fascia tariffaria diversa. L’art. 21-nonies, richiamato dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 dopo il d.l. n. 76/2020, concerne solo decadenza o rigetto. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza conforme e le pronunce del Cons. Stato n. 1750 e 1752 del 2024 e n. 5970/2026. Infine, la falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato esclude la tutela dell’affidamento e l’applicazione del termine di dodici mesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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