Con l’esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro non viene riconosciuta l’astreinte per ragioni ostative (TAR Lombardia n. 2472 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso l’inerzia dell’Amministrazione nella esecuzione delle sentenze del giudice del lavoro, la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento integra adeguato presidio satisfattivo della pretesa del creditore, sicché non sussiste il diritto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora la penalità di mora possa risultare manifestamente iniqua ovvero ostino “altre ragioni ostative”, da valutarsi alla luce della natura e della complessità del procedimento amministrativo necessario per dare esecuzione al titolo esecutivo. La condanna al pagamento delle spese di lite disposta dal giudice ordinario, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione nei modi di legge, costituisce titolo esecutivo per il quale, decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, può essere proposta valida domanda di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio quattro sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del difensore, per un importo complessivo di € 3.177,38. Le decisioni, divenute definitive per mancata impugnazione, erano state notificate all’Amministrazione, la quale non provvedeva al pagamento.

Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il creditore proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, l’applicazione della penalità di mora e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso ritenendo fondata la domanda di ottemperanza. Le sentenze del giudice del lavoro risultavano notificate all’Amministrazione , erano passate in giudicato e, alla data della proposizione del ricorso, il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 risultava inutilmente decorso, senza che l’Amministrazione avesse dato seguito all’obbligazione pecuniaria.

Il Collegio ha, conseguentemente, disposto che il Ministero dia completa esecuzione alle pronunce nel termine di 90 giorni, nominando sin da ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento, con facoltà di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, la Corte ne ha invece escluso la sussistenza. Richiamato l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha introdotto, accanto alla manifesta iniquità, l’autonomo limite delle “altre ragioni ostative”, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie ricorrano plurime ragioni ostative alla imposizione dell’astreinte.

L’esecuzione delle sentenze concernenti la Carta elettronica del docente implica, infatti, un procedimento complesso, articolato in più fasi e coinvolgente soggetti diversi, quali gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, che l’Amministrazione utilizza ai sensi dell’art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016. Il ritardo nell’adempimento è pertanto riconducibile alla eccezionale mole di contenzioso seriale, circostanza che rende non manifestamente iniqua, ma comunque ostata, la condanna alla penalità.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge e contributo unificato, tenuto conto della serialità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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