L’inerzia non sussiste se la Prefettura ha richiesto documenti integrativi mai prodotti (TAR Puglia n. 209 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste l’inerzia della Prefettura – ove questa abbia richiesto documenti integrativi mai prodotti dall’interessato – atteso che, in assenza di un atto di impulso del datore di lavoro, non può configurarsi un obbligo di concludere il procedimento. Il procedimento per l’assunzione di manodopera extracomunitaria è procedimento vincolato, subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge, e non può essere concluso in mancanza della documentazione necessaria all’istruttoria. Non sussiste, altresì, un affidamento incolpevole del lavoratore sul positivo esito del procedimento quando l’Amministrazione non ha creato alcuna situazione di apparenza. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, spetta solo a chi abbia già ottenuto un permesso per lavoro subordinato e ne abbia perso il posto, non potendo essere rilasciato a chi non ha mai avuto un titolo di soggiorno per lavoro.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, era giunto in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale, rilasciato a seguito di nulla osta della Prefettura di Foggia. Dopo l’ingresso, il datore di lavoro aveva chiesto la convocazione delle parti per la stipula del contratto di soggiorno. La Prefettura, tuttavia, non aveva dato seguito alla richiesta.
Il lavoratore aveva quindi proposto ricorso avverso il silenzio dell’Amministrazione, deducendo l’illegittimità dell’inerzia e chiedendo che fosse ordinato alla Prefettura di provvedere sulla richiesta di convocazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo che nel caso di specie sussistesse l’inerzia contestata. La Prefettura, costituitasi in giudizio, aveva documentato di aver inviato una nota interlocutoria in data 2.5.2025 con cui lo Sportello Unico Immigrazione aveva richiesto all’interessato documenti integrativi – contratto di affitto, certificato di idoneità alloggiativa e asseverazione del consulente del lavoro – rimasti però privi di riscontro.
Il Collegio ha evidenziato che il procedimento di assunzione di manodopera extracomunitaria è un procedimento vincolato, subordinato alla sussistenza dei requisiti di legge. In assenza dell’atto di impulso del datore di lavoro, nonostante la richiesta di integrazione documentale, l’Amministrazione non avrebbe potuto concludere l’iter procedimentale, non sussistendo alcun obbligo di provvedere in carenza dei presupposti.
La Corte ha inoltre escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole del ricorrente, poiché l’Amministrazione non aveva creato alcuna apparenza sulla spettanza del provvedimento finale, richiamando la giurisprudenza secondo cui i controlli possono essere svolti anche successivamente al rilascio del titolo.
Quanto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, il TAR ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui tale istituto, previsto dall’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998, consente la permanenza in Italia solo ai cittadini stranieri già in possesso di permesso per lavoro subordinato che abbiano perso il posto. Nella fattispecie, invece, il ricorrente non aveva mai ottenuto un permesso di soggiorno per lavoro, essendo il visto rilasciato per il solo lavoro stagionale, sicché il rilascio indiscriminato del titolo si porrebbe in contrasto con la ratio del testo unico sull’immigrazione e con l’art. 7 della direttiva 2014/36/UE.
Il Collegio ha infine dichiarato inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la manifesta infondatezza della pretesa azionata, e ha compensato le spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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