Revoca contributo FUS per centri di produzione circo senza licenza TULPS (TAR Lazio n. 358 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei centri di produzione di circo il requisito del possesso della licenza di esercizio dell’attività circense di cui all’art. 69 del r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), richiesto dall’art. 31-bis, comma 2, lett. a), del d.m. 27 luglio 2017, va inteso come titolarità formale della licenza in capo all’organismo richiedente il contributo, non essendo sufficiente la disponibilità di fatto attestata con dichiarazione sostitutiva. Le licenze di polizia hanno carattere personale e il loro utilizzo da parte di soggetto diverso dall’intestatario richiede la voltura, che non può essere omessa da chi aspira al finanziamento pubblico. Accertata la carenza di un requisito di ammissibilità, la revoca del contributo FUS è misura strettamente vincolata e atto dovuto, non comparabile all’annullamento d’ufficio: è insensibile al legittimo affidamento e al decorso del tempo, esclude valutazioni di proporzionalità e non postula alcuna esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico.
Il Fatto
Un’associazione culturale attiva nel circo contemporaneo ha impugnato la revoca del contributo riconosciuto, ai sensi dell’art. 31-bis del d.m. FUS 2017, per gli anni 2022 e 2023, con obbligo di restituzione di quanto già erogato e interessi, oltre al decreto direttoriale che, in applicazione dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto, ha disposto la non ammissione al contributo per il 2024. La revoca si fondava sulla carenza di tre requisiti: l’intestazione della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. a soggetto diverso dall’istante; la mancanza della disponibilità in esclusiva di una sala di almeno novantanove posti gestita direttamente; lo svolgimento nel 2023 di rappresentazioni in locali non riconducibili allo spettacolo di circo.
L’Amministrazione aveva dapprima ammesso il progetto triennale 2022-2024 e i programmi annuali, riducendo poi i contributi all’esito delle verifiche consuntive. Solo in seguito ha rilevato le irregolarità, avviando il preavviso di revoca ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e adottando il provvedimento finale nonostante le osservazioni dell’associazione, che nel frattempo aveva ottenuto la voltura della licenza. Il ricorso, affidato a cinque motivi, è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il requisito della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S. La licenza prodotta era intestata a una impresa individuale riconducibile al rappresentante legale dell’associazione, soggetto distinto e dotato di autonoma soggettività giuridica. La locuzione “possesso della licenza” non può che riferirsi alla titolarità, sia per il carattere personale delle licenze di polizia (art. 8 T.U.L.P.S.), sia perché il d.m. 18 maggio 2007 sulle attività di spettacolo viaggiante prescrive, per l’utilizzo delle strutture da parte di un nuovo gestore, il cambio di titolarità e la voltura comunale. Nel caso concreto la voltura è intervenuta soltanto dopo i rilievi, a conferma della carenza originaria.
Le dichiarazioni sostitutive ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 non colmano la lacuna: esse attengono alla diversa disponibilità in esclusiva dei tendoni richiesta dal comma 1 dell’art. 31-bis, non alla titolarità della licenza richiesta dal comma 2. Né vale l’argomento della pretesa contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché l’art. 7 del d.m. FUS 2017 attribuisce il potere-dovere di verifica in ogni fase consuntiva e, accertata la carenza di una condizione, la revoca ex art. 8 è misura vincolata.
Quanto al requisito della sala di novantanove posti, le dichiarazioni di terzi prodotte sono inidonee: una è condizionata alla conferma del FUS e priva di attestazione di capienza; le altre, non datate e prodotte solo dopo i rilievi, si limitano a generiche messe a disposizione senza esclusività né indicazione della capienza. Esaminati i due profili portanti, il Collegio assorbe la censura sulla ulteriore ragione della revoca, secondo l’insegnamento sui provvedimenti plurimotivati (Ad. Plen. n. 5 del 2015).
Il legittimo affidamento non è meritevole di tutela: in un sistema basato su progetto triennale e consuntivi annuali, i controlli sono doverosi per tutta la durata del triennio, e non può ritenersi incolpevole l’affidamento su una sovvenzione illegittima perché conseguita in difetto di un requisito di ammissibilità (Cons. St. n. 9747 del 2024). Il recupero di contributi non spettanti è atto dovuto, non inciso dal tempo e non soggetto a ponderazione con l’interesse privato.
Ne discende l’infondatezza dei motivi su proporzionalità e motivazione: la revoca è priva di connotazione sanzionatoria, sicché non è configurabile alcuna sproporzione; trattandosi di atto obbligato — definito dalla giurisprudenza come decadenza accertativa — non si applica il termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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