L’ammissione con riserva non sana l’onere di impugnare la graduatoria finale (TAR Campania n. 4750 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi concernenti l’esclusione da una procedura concorsuale, la mancata impugnazione della graduatoria finale determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’ammissione con riserva del candidato che abbia impugnato l’esclusione produce il solo effetto di impedire, pendente il giudizio, il protrarsi della lesione, consentendo la partecipazione alle prove; gli effetti ulteriori conseguono unicamente al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole. La delibera di approvazione della graduatoria non costituisce conseguenza inevitabile dell’atto di esclusione, implicando nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di soggetti terzi, sicché un eventuale annullamento dell’esclusione non può avere effetto caducante sulla graduatoria stessa.
Il Fatto
Una candidata impugnava la delibera con cui l’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento l’aveva esclusa dal concorso pubblico per due posti di Dirigente Avvocato, per asserito mancato possesso del requisito specifico di cui all’art. 26, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, nonché il successivo rigetto dell’istanza di autotutela. La ricorrente deduceva la violazione del bando e del principio del soccorso istruttorio, lamentando che la lex specialis non specificasse la documentazione necessaria a comprovare il requisito, da ritenersi assolto mediante autocertificazione.
Nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva ammesso con riserva la ricorrente alla prosecuzione delle prove, all’esito delle quali la stessa era stata inserita nella graduatoria finale nella posizione n. 41. Avverso tale graduatoria la ricorrente non aveva proposto impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere fondata sull’inserimento in graduatoria senza riserva. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. III, 16.06.2015, n. 3018, ha precisato che l’ammissione con riserva del candidato che abbia impugnato l’esclusione ha la finalità di impedire il protrarsi della lesione pendente il giudizio, ma i suoi effetti satisfattivi si consolidano solo con il passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, unica idonea a rimuovere l’atto di esclusione.
Ha quindi accolto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione. La mancata impugnazione della graduatoria finale, infatti, determina l’improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione, poiché la delibera di approvazione della graduatoria, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale, non è conseguenza inevitabile dell’atto lesivo, implicando nuove valutazioni anche di interessi di terzi. In tal senso ha richiamato il Consiglio di Stato, sez. V, 18.07.2025, n. 6341 e le proprie precedenti pronunce rese per la medesima procedura concorsuale (TAR Campania, Napoli, sez. IX, n. 1361/2026).
Il Collegio ha infine compensato le spese, stante la natura processuale della decisione, dichiarando il ricorso improcedibile.
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Nota della Redazione
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