Incombenti istruttori per la valutazione del permesso di costruire (TAR Puglia n. 907 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ove ritenga insufficienti gli elementi acquisiti per la definizione del giudizio, può disporre incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., ordinando alla pubblica amministrazione l’esibizione di atti e documenti rilevanti ai fini del decidere. L’ordinanza istruttoria non richiede l’accertamento di un fumus, ma postula soltanto la necessità di approfondire profili fattuali controversi. La mancata ottemperanza all’ordine di esibizione può essere valutata dal giudice come elemento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva disposto la conclusione con esito negativo e la conseguente archiviazione di una pratica edilizia relativa alla richiesta di permesso di costruire per la riqualificazione ed efficientamento energetico di edifici esistenti all’interno di un distributore di carburanti. L’amministrazione aveva fondato il diniego su un parere contrario del Servizio SUE Urbanistica e ERP, preceduto dalle comunicazioni dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La società articolava plurime censure avverso il provvedimento finale e gli atti presupposti, contestando la legittimità dell’archiviazione della propria istanza presentata nel dicembre 2021. Il Comune si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR, esaminati gli atti di causa, riteneva necessario acquisire agli atti del giudizio copia integrale dell’istanza presentata dalla società ricorrente, con tutta la documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda. La decisione si fondava sull’esigenza di completare il quadro istruttorio prima di pronunciarsi nel merito delle censure dedotte.
Il Collegio evidenziava che l’acquisizione documentale costituisce strumento indispensabile per valutare la fondatezza delle doglianze attinenti alla legittimità del provvedimento di archiviazione. L’ordinanza onerava il Comune a provvedere all’adempimento entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se antecedente, dalla notificazione ad opera di parte ricorrente, espressamente onerata di attivare tale adempimento.
Il giudice fissava, per il prosieguo del giudizio, l’udienza pubblica alla data dell’8 marzo 2027, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla segreteria della Sezione per i dovuti adempimenti.
La pronuncia si colloca nell’ambito dei poteri istruttori del giudice amministrativo, che non è vincolato alle sole risultanze documentali prodotte dalle parti ma può disporre l’acquisizione d’ufficio degli elementi necessari alla decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.