CIGO e sospensione lavori del direttore: nessun ordine di pubblica autorità (TAR Calabria n. 346 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione o riduzione dell’attività lavorativa disposta dal direttore dei lavori nell’ambito di un appalto pubblico non integra la fattispecie «sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori» di cui all’art. 8 del D.M. n. 95442 del 15.04.2016. Il direttore dei lavori non è pubblica autorità terza rispetto al rapporto contrattuale: la decisione di sospensione costituisce una forma di gestione contrattuale delle sopravvenienze, imputabile alla committenza e accettata dall’esecutore. Manca, pertanto, il requisito della non imputabilità richiesto per l’accesso alla CIGO. Le causali e le fattispecie indicate dall’impresa nella domanda delimitano l’esame dell’INPS, che non è tenuto a convertire d’ufficio la causale proposta.
Il Fatto
La ricorrente è un’impresa edile affidataria dei lavori di sistemazione di una fiumara per conto della Città Metropolitana. Il cantiere è stato interessato da ripetuti eventi meteorologici eccezionali tra l’ottobre 2024 e il marzo 2025, con allagamenti delle aree di lavoro in alveo. Il direttore dei lavori ha disposto tre sospensioni, l’ultima delle quali con verbale del 24.02.2025, protratto fino al successivo ordine di ripresa, condizionato all’approvazione della perizia di variante e al ripristino delle condizioni di sicurezza.
A fronte della sospensione totale, l’impresa ha presentato domanda di CIGO l’11.03.2025 per esigenze di mancanza di lavoro, con causale «Sospensione lavori per ordine Pubblica Autorità». L’INPS ha respinto la domanda ritenendo che il verbale del direttore dei lavori non costituisca ordine di pubblica autorità. Il Comitato Amministratore ha confermato il rigetto. L’impresa ha quindi impugnato i provvedimenti davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 16 del d.lgs. n. 148/2015 e dal D.M. n. 95442 del 15.04.2016, che individua le causali di integrazione salariale ordinaria. La domanda era stata presentata con la causale dell’art. 8, comma 2, che richiede fatti sopravvenuti non attribuibili a inadempienza o responsabilità dell’impresa, dovuti a ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all’impresa.
Il TAR osserva anzitutto che le causali indicate nell’istanza delimitano formalmente l’esame dell’INPS, il quale deve verificare la sussistenza della specifica motivazione addotta. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 9244 del 2025 e Cons. Stato, Sez. III, n. 7098 del 2022, il Collegio ribadisce che l’Istituto non è tenuto a convertire la causale presentata dall’impresa, perché a seconda della causale muta l’onere di allegazione e il relativo thema probandum.
Sul presupposto della non imputabilità, il TAR richiama consolidata giurisprudenza amministrativa: la cassa integrazione opera in via eccezionale e presuppone accadimenti estranei alla sfera di controllo e prevedibilità dell’imprenditore. L’evento interruttivo è invece imputabile al datore di lavoro, ovvero alla committenza nei contratti di appalto, quando si riconduce a scelte tecniche, a non corretta modulazione delle maestranze o all’omessa previsione di situazioni impeditive. I fatti che causano la sospensione devono risultare estranei non solo all’imprenditore, ma anche agli altri soggetti contrattualmente legati.
Nel caso concreto, la sospensione è stata disposta ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 23 del D.M. 49/2018 e accettata dall’impresa, che ha sottoscritto il verbale in segno di più ampia accettazione. Il TAR qualifica la sospensione come specifica forma di gestione contrattuale delle sopravvenienze: atto unilaterale della stazione appaltante, ma di natura tipicamente negoziale, con perdurante efficacia del vincolo e obblighi di protezione a carico di entrambe le parti. La decisione è stata assunta da una parte contrattuale nella veste di committente, non da un terzo.
Da qui il rigetto del ricorso, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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