Obbligo dell’amministrazione di eseguire il giudicato e nomina del commissario ad acta per l’inerzia (TAR Lombardia n. 3107 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice dell’ottemperanza. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto al pagamento né formulato contestazioni sull’an e sul quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza compenso in quanto l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo designato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, e la sua difensrice, avevano ottenuto dal Tribunale di Como, sezione lavoro, la sentenza n. 127/2025 che accertava il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 500,00 euro per ciascun anno e delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo, l’amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, deducendo l’integrale inerzia del Ministero, che si è costituito in giudizio con atto di stile senza formulare deduzioni sul merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali.
Il Collegio ha constatato che la documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostravano che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, né delle somme dovute a titolo di carta docente né delle spese legali liquidate nella sentenza. La resistente, costituita con memoria di stile, non aveva contestato la sussistenza del credito né nel suo ammontare, né aveva fornito indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento.
Alla luce di tali elementi, il giudice amministrativo ha dichiarato l’inottemperanza del Ministero, ordinando l’esecuzione integrale del giudicato nel termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il Collegio ha altresì nominato sin d’ora, per il caso di inutile decorso del termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, che avrebbe assunto le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico anche tramite funzionario delegato.
Il TAR ha precisato che l’attività demandata al commissario rientra nei suoi compiti istituzionali, sicché non è dovuto alcun compenso. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in 800,00 euro per compensi oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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