Motivazione del diniego di variante urbanistica e sintesi delle ragioni ostative (TAR Marche n. 751 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Consiglio comunale che respinge la proposta di approvazione di una variante al PRG, già istruita con esito tecnico favorevole, non può fondare la delibera di diniego sul solo rinvio al dibattito consiliare quando da questo non emergano una o più ragioni ostative precise e univoche. L’art. 3, comma 1, secondo capoverso, della Legge n. 241/1990 impone che la motivazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. A fronte di un dibattito ampio e frammentario, è necessaria una sintesi finale chiara e univoca delle ragioni ostative, da sottoporre alla votazione dell’assemblea con piena cognizione di causa. Non può sopperire l’integrazione postuma della motivazione mediante scritti difensivi, in contrasto con gli artt. 1, comma 2-bis, e 3 della Legge n. 241/1990 e con il principio del giusto procedimento.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria, dal 2005, di un’area di oltre 60.000 mq in Comune di Macerata, destinata dal PRG a insediamenti commerciali (zona PL VII). La destinazione commerciale, prevista dal 1995, era stata confermata con una variante concordata conclusa nel 2010, nell’ambito della quale la società aveva assunto impegni verso l’Ente, tra cui la cessione gratuita di un immobile storico e il versamento anticipato del contributo di costruzione per due milioni di euro.

Dopo un primo progetto di lottizzazione del 2012 e una sua modifica nel 2017, l’istanza si è orientata verso l’insediamento di una Grande Struttura di Vendita, resa possibile dal mutamento della disciplina regionale in materia di commercio. Con la legge regionale n. 19/2023 è stata introdotta la “proposta tecnica preliminare” di variante, da approvare entro 24 mesi. Conclusa favorevolmente l’istruttoria, il Consiglio comunale ha però respinto la proposta con la delibera n. 42 del 15/5/2025, con quindici voti contrari e quattordici favorevoli.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La presentazione di un nuovo progetto non dimostra l’abbandono dell’originario, e la ricorrente ha interesse a una pronuncia di merito anche in vista di una futura azione risarcitoria. L’improcedibilità presuppone che la sentenza non possa conservare alcuna utilità, anche solo strumentale o morale, per il ricorrente: evenienza che qui non ricorre.

Nel merito, il Tribunale accoglie il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 per difetto di motivazione. Non è precluso al Consiglio motivare le proprie decisioni rinviando al dibattito consiliare, sempre che siano rispettati i principi dell’azione amministrativa desumibili dall’art. 97 della Costituzione e dalla stessa legge sul procedimento. Ciò dipende dall’oggetto della deliberazione e dal tenore degli interventi.

Nella vicenda in esame tali principi non sono stati rispettati. Dalla lettura delle oltre sessanta pagine di trascrizione del dibattito non emergono ragioni ostative precise e univoche, ma elementi caotici e disomogenei, privi di un filo conduttore utile a ricostruire l’iter argomentativo della reiezione. Il procedimento, pur urbanistico e discrezionale, si collega ai pregressi accordi del 2007-2010, comprensivi della cessione immobiliare e del pagamento anticipato del contributo.

Di fronte a un dibattito così esteso, sarebbe stata necessaria una sintesi conclusiva delle ragioni ostative. Il sistema confuso e atecnico adottato oscura la sostanza del discorso e lede la trasparenza e il diritto di difesa. Non può sopperire la sintesi elaborata ex post dal Comune nelle memorie, provenendo dal difensore e non dall’organo competente. Sono ormai pacifici gli orientamenti contrari all’integrazione postuma della motivazione in giudizio, che imporrebbe al privato di agire al “buio” ed esporrebbe il gravame all’eccezione di inammissibilità per mancata contestazione di tutte le argomentazioni dell’atto plurimotivato.

Il Collegio condivide anche l’ulteriore censura: l’onere argomentativo andava circoscritto alle sole varianti richieste, limitate ad alcune disposizioni dell’art. 23 delle NTA, senza rimettere in discussione l’attuabilità della vigente previsione urbanistica. Il ricorso è quindi accolto, affinché il Consiglio sia riconvocato per deliberare la sintesi conclusiva delle ragioni ostative. Resta assorbito il motivo sull’affidamento, circoscritto agli accordi del 2007-2010 e non estensibile alle future varianti. Spese compensate, salva la ripetizione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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