Silenzio-assenso edilizio subordinato alla completezza della documentazione (TAR Lombardia n. 1443 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e non di liberalizzazione. La formazione del titolo abilitativo per silentium non si perfeziona con il mero decorso del tempo, ma richiede la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge per l’attribuzione del bene della vita. Di conseguenza, il provvedimento tacito non si configura se la domanda è carente della documentazione necessaria al corretto espletamento dell’attività istruttoria. Il vincolo urbanistico che destina un’area privata a parcheggio pubblico, ammettendo la realizzazione dell’opera anche ad opera dei privati in regime di economia di mercato, ha natura conformativa e non espropriativa della proprietà.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’area nel territorio comunale, ha presentato in data 1.10.2023 una domanda di permesso di costruire per la realizzazione di una recinzione. Con nota prot. 21699 del 23.4.2024 il Comune ha dato avviso del rilascio del titolo edilizio, condizionandone tuttavia l’efficacia e il ritiro all’assunzione, mediante atto unilaterale d’obbligo, dell’impegno a rimuovere la recinzione su richiesta dell’ente quando necessario per l’esecuzione di opere di pubblica utilità, oltre che alla prestazione di una garanzia fideiussoria.

La società ha quindi proposto ricorso per l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sulla propria istanza e per l’annullamento della nota, nella parte in cui appone tali condizioni. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza e per la mancata impugnazione della norma regolamentare richiamata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Sul primo motivo il Tribunale osserva che, secondo consolidata giurisprudenza, il silenzio-assenso di cui all’art. 20 d.P.R. n. 380/2001 non si forma in presenza di una domanda incompleta. Richiamando Consiglio di Stato sez. II n. 1059/2024 e sez. IV n. 8943/2022, si afferma che la domanda deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria all’istruttoria.

Nel caso concreto, l’istanza era carente della documentazione richiesta dall’art. 35.5 del regolamento edilizio comunale, ossia dell’atto unilaterale con cui l’istante si impegna a rimuovere la recinzione e della relativa fideiussione. Essa non poteva quindi fare decorrere il termine per la formazione del provvedimento tacito.

Quanto agli altri motivi, trattati congiuntamente, il Collegio non condivide il presupposto della natura espropriativa del vincolo. Richiamando Consiglio di Stato Sez. IV n. 1940/2022 e n. 4748/2017, si afferma che per distinguere il vincolo conformativo da quello espropriativo occorre verificare se l’imposizione ammetta comunque la realizzazione dell’opera da parte del privato e il suo sfruttamento economico. La destinazione a parcheggio pubblico, impressa da previsioni urbanistiche, non comporta automaticamente l’ablazione dei suoli e costituisce vincolo conformativo.

L’art. 8.1.9 del piano delle regole consente espressamente la realizzazione delle opere pubbliche anche a soggetti privati, e richiama il comma 10 dell’art. 9 l. reg. n. 12/2005 sui servizi di interesse pubblico, non il comma 12 sui vincoli preordinati all’espropriazione. Anche l’art. 35 del regolamento edilizio, riferendosi genericamente alle aree soggette a vincoli, non depone in senso contrario. Il quinto motivo è infine dichiarato infondato per l’inconfigurabilità dell’eccesso di potere a fronte di un potere vincolato. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *