Giurisdizione T.S.A.P. sugli atti di V.I.A. di opere idrauliche su acque pubbliche (TAR Lazio n. 694 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, sono devoluti alla cognizione del T.S.A.P. i ricorsi avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. L’incidenza diretta del provvedimento sul regime delle acque pubbliche si configura non solo quando l’atto provenga da un organo preposto alla cura di tali interessi, ma anche quando, pur provenendo da un’amministrazione estranea al settore, esso incida immediatamente sull’uso delle acque, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi. Ne consegue che il giudizio di compatibilità ambientale relativo a un’opera idraulica destinata a regolare le piene di un’acqua pubblica appartiene alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, restando estraneo alla giurisdizione amministrativa. Il giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi in un precedente giudizio di merito non si estende a un nuovo processo che abbia a oggetto domande diverse, difettando l’identità degli elementi identificativi della domanda.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’annullamento del decreto con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di ripristino dell’officiosità di un fosso e di costruzione di opere di accumulo e laminazione delle piene, nonché degli atti presupposti. Con successivi motivi aggiunti impugna le determinazioni con cui la medesima Direzione ha reso la verifica positiva di ottemperanza alle prescrizioni del decreto di V.I.A.

Il progetto è stato adottato dopo l’annullamento giurisdizionale degli atti di approvazione dell’opera e di quelli espropriativi. Si costituisce la Regione, che eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo la devoluzione della causa al T.S.A.P. poiché gli atti afferiscono al regime delle acque pubbliche. La ricorrente chiede il rinvio della trattazione, avendo intenzione di impugnare l’ulteriore determinazione di approvazione del progetto. Il Collegio respinge l’istanza e decide la questione pregiudiziale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale osserva che la controversia ha ad oggetto l’esito del procedimento di v.i.a. svoltosi nell’ambito dell’iter di approvazione del progetto di opere idrauliche di sistemazione di un fosso, affluente di un fiume. Le opere consistono nella realizzazione di una diga — argine di terra e manufatti accessori — destinata a regolare il flusso delle piene, oltre a una barriera di protezione di casali rurali.

Il Collegio richiama l’art. 143, comma 1, lett. a), del R.D. n. 1775/1933, che attribuisce al T.S.A.P. i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi dell’amministrazione in materia di acque pubbliche. Da tale disposizione, per costante esegesi, discende la devoluzione al T.S.A.P. di tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per la loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono a disciplinare le modalità di utilizzazione dell’acqua.

La Corte richiama il principio secondo cui l’incidenza diretta sul regime delle acque rileva anche quando l’atto provenga da organi non preposti al settore, purché interferisca con i provvedimenti relativi a tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori. Ne trae la conclusione che il giudizio di compatibilità ambientale qui impugnato appartiene alla cognizione del T.S.A.P., unitamente agli atti connessi.

Quanto alla replica della ricorrente, fondata sull’asserita efficacia esterna del giudicato implicito sulla giurisdizione formatosi nei precedenti giudizi, il Collegio la ritiene non convincente. Le pronunce sulla sola giurisdizione hanno effetto cosiddetto panprocessuale solo se provenienti dalla Cassazione in sede di regolamento preventivo o di ricorso ordinario; ove provengano dai giudici di merito, l’efficacia resta limitata al singolo processo. Poiché il nuovo giudizio ha a oggetto domande diverse da quelle già decise, manca l’identità degli elementi identificativi e il precedente giudicato non preclude l’esame della questione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con riassunzione possibile davanti al T.S.A.P. ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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