Giudizio di resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 183 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per la resa del conto giudiziale, instaurato dalla Procura regionale ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, il deposito dei conti da parte dell’agente contabile prima della definizione del giudizio determina la cessata materia del contendere e l’estinzione del giudizio. Il giudizio per resa di conto ha natura giurisdizionale e la sua definizione avviene con sentenza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., senza che assumano rilievo le differenze di contenuto del decreto monocratico adottato in fase introduttiva. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgere nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice monocratico designato la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile di fatto, consegnatario di azioni di una società partecipata dal Comune, con riferimento agli esercizi finanziari dal 2019 al 2021. All’istanza si è accompagnata la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto del giudice è stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune ha poi trasmesso, tramite l’applicativo informatico, i conti in questione, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. L’agente contabile si è costituito, chiedendo il discarico.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva che i conti giudiziali depositati risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna. Su questa base, e per evidenti ragioni di economia processuale, richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e un proprio precedente (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), secondo cui il procedimento per resa di conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
La Corte sottolinea che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico, poiché dall’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni tra decreto di accoglimento e decreto di rigetto. Ne deriva che, una volta depositati i conti, il giudizio va definito con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Il giudice precisa, infine, che restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. La decisione non si pronuncia, dunque, sul merito della gestione, ma si limita a prendere atto del venir meno dell’interesse alla pronuncia sul termine.
Il giudizio è pertanto dichiarato estinto per cessata materia del contendere, con nulla per le spese e rimessione degli atti al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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