Legittimo affidamento sulla trattazione orale e nullità assoluta della sentenza di appello (Cass. pen. Sez. II n. 7274 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le indicazioni contenute nel decreto di fissazione dell’udienza di appello, che dispongono la comparizione personale delle parti e ne prevedono l’audizione, radicano nel difensore dell’imputato il legittimo affidamento sulla celebrazione del giudizio in forma orale, esonerandolo dall’avanzare istanza di trattazione in presenza. Ove il giudizio sia poi celebrato con rito camerale non partecipato, si determina la nullità assoluta e insanabile della sentenza ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., per violazione del diritto al contraddittorio, attesa l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza. L’affidamento si rafforza quando la comunicazione della riserva sulla richiesta di rinnovazione istruttoria nel contraddittorio delle parti induca a ritenere disposta d’ufficio la trattazione orale ai sensi dell’art. 598-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, con sentenza dell’11.07.2024, aveva confermato la pronuncia del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Marsala dell’11.09.2023 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato responsabile dei delitti di rapina e lesioni personali aggravate, irrogando la pena di otto anni di reclusione e duemila euro di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: nullità assoluta del decreto di fissazione dell’udienza di appello per essere stato il giudizio trattato in forma cartolare; omessa pronuncia sull’eccezione di nullità; mancanza e illogicità della motivazione per non essere stata disposta perizia antropometrica. La questione centrale investe il rito seguito in secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, di rilievo preliminare e assorbente rispetto agli ulteriori. Dall’esame degli atti emerge che la Corte di appello, il 16.02.2024, aveva notificato il decreto di fissazione di udienza recante in intestazione l’esplicito riferimento all’art. 599 cod. proc. pen., relativo alle decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti.
Il decreto conteneva l’espresso avviso alle parti a comparire personalmente per l’udienza fissata e l’avvertenza che i destinatari sarebbero stati sentiti se compariranno. Tali indicazioni, osserva la Corte, disponevano la celebrazione del giudizio di secondo grado con la partecipazione delle parti, esonerando l’imputato e il difensore dal richiedere la trattazione in presenza.
Il convincimento del difensore si è ulteriormente rafforzato quando, a fronte della richiesta di delucidazioni sul rito, il Presidente del collegio ha comunicato la riserva di provvedere sulla richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. nel contraddittorio delle parti. Tale formula induceva a ragionevolmente ipotizzare che la trattazione orale fosse stata disposta d’ufficio, ipotesi contemplata dall’art. 598-bis, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
All’udienza del 14 giugno 2024, a seguito dell’eccezione di nullità del decreto di citazione, la Corte territoriale ha invece disposto la trattazione scritta ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen. La celebrazione del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale difforme da quello orale, con l’assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza.
Si è dunque verificata, ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., la nullità assoluta e insanabile della sentenza impugnata, per violazione del diritto al contraddittorio. La Corte richiama, su tema omologo relativo alla disciplina emergenziale, Sez. 6 n. 44361 del 24/10/2024 e Sez. 3 n. 29348 del 04/04/2024. La sentenza è stata pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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