Revoca del divieto di detenzione armi solo dopo cinque anni e sopravvenienze (TAR Campania n. 1647 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni disposto ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S. è legittimamente imposto senza durata predeterminata, ma non può valere per sempre. Al destinatario va riconosciuto un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione, che sorge però al ricorrere di due condizioni congiunte: il decorso di un termine ragionevole dall’adozione della misura, individuato in cinque anni, e il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze poste a base della valutazione di inaffidabilità. Prima del decorso di tale termine va escluso, in capo all’Amministrazione, l’obbligo di provvedere sull’istanza di revoca, stante il carattere discrezionale della potestà di autotutela: l’atto di diffida o messa in mora del privato resta una mera sollecitazione. Nei confronti di un atto plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse a sorreggerlo, con assorbimento delle censure rivolte alle altre.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto al Prefetto e alla Questura la revoca dei provvedimenti con cui gli era stata vietata la detenzione delle armi e revocata la licenza di porto di fucile per uso caccia. Quei provvedimenti erano già stati impugnati davanti al TAR di Salerno e il ricorso era stato respinto con sentenza confermata in sede giurisdizionale.
Con il provvedimento impugnato l’Ufficio territoriale del governo ha respinto l’istanza di revoca richiamando la circolare ministeriale che subordina la revoca a due condizioni congiunte: il decorso di un tempo ragionevole, individuato in cinque anni, e la sussistenza di sopravvenute positive condizioni. Nel caso concreto il quinquennio non era trascorso e non risultavano elementi sopravvenuti idonei a far venir meno le ragioni del divieto. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego, contestando la mancanza di fondamento normativo del termine quinquennale e la mancata considerazione di fatti favorevoli, tra cui l’archiviazione della denuncia sporta nei suoi confronti e la sopravvenuta separazione legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio dell’atto plurimotivato: quando un provvedimento si fonda su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola di esse basta a sorreggerlo e il rigetto delle doglianze rivolte a quella ragione rende superfluo l’esame delle censure relative alle altre parti, indipendentemente dall’ordine dei motivi (Cons. Stato, Sez. V, 15/04/2025, n. 3235). Il giudice, quindi, può respingere il ricorso su tale sola base, con assorbimento delle censure residue.
Nel caso di specie il diniego è sostenuto da una duplice motivazione: il mancato decorso di un termine ragionevole dall’adozione del provvedimento interdittivo e l’insussistenza di sopravvenute condizioni positive. I due profili sono autonomi e il primo è di per sé idoneo a sorreggere l’atto.
Il Tribunale ricostruisce la cornice normativa. Il divieto in esame è adottato in applicazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. e, a differenza di altre misure limitative, non prevede un termine di efficacia. Da qui l’elaborazione giurisprudenziale sul termine ragionevole decorso il quale sorge il dovere di riesaminare la misura, valutando la sopravvenienza di fatti nuovi. L’obbligo di provvedere non esiste in generale, ma si rinviene quando un provvedimento limiti la sfera del privato in via permanente (TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 27/02/2024, n. 717).
L’obbligo di riesame, però, è subordinato a due condizioni congiunte: il decorso di un ragionevole lasso di tempo dall’adozione della misura e il sopravvenuto mutamento sostanziale delle circostanze valorizzate nel provvedimento. Il termine è stato individuato in cinque anni (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 20/11/2023, n. 6367), e prima della sua scadenza resta la mera sollecitazione del potere amministrativo (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 24/10/2024, n. 3443).
Poiché il quinquennio non era decorso alla data dell’istanza e il divieto era stato confermato in sede giurisdizionale, non può ritenersi illegittimo il diniego di riesame. Il ricorrente non ha interesse alla pronuncia sulle ulteriori censure relative alla seconda parte della motivazione. Il ricorso è respinto, in quanto parzialmente infondato e, per il resto, inammissibile per carenza d’interesse. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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