Estinzione del giudizio contabile per mancata riassunzione dopo sospensione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 42 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile sospeso per la pendenza di una questione di legittimità costituzionale, la cessazione della causa di sospensione impone alle parti di presentare istanza di riassunzione nel termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale. Ove la riassunzione non avvenga, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, cod. giust. cont., con assorbimento di ogni ulteriore questione. Le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute, secondo l’art. 111, comma 8, cod. giust. cont. Il meccanismo processuale opera in modo automatico, senza necessità di valutare il merito delle domande originarie.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti funzionari della Polizia di Stato, hanno adito la Corte dei conti per ottenere il computo gratuito, ai fini previdenziali, del periodo di durata legale degli studi universitari richiesto per l’accesso alla rispettiva carriera. La domanda si fondava sugli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

L’INPS aveva rigettato l’istanza collettiva, ritenendo la norma riservata al personale militare e non estensibile alla Polizia di Stato. I ricorrenti impugnavano anche il rigetto del ricorso amministrativo collettivo, prospettando una seconda questione di costituzionalità sull’art. 38, comma 5, d.l. n. 78/2010. Il giudizio veniva sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale su questioni identiche sollevate in altro procedimento.

La Motivazione della Corte

Il giudizio era stato sospeso con ordinanza n. 66/2022, ai sensi degli artt. 106 e 107 cod. giust. cont., per la pendenza di questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 13 e 32 del d.P.R. n. 1092/1973, già rimesse dalla Sezione giurisdizionale per la Puglia. Le questioni sono state decise dalla Corte costituzionale con sentenza n. 270/2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2023.

La Corte rileva che, con la pubblicazione della decisione costituzionale, è cessata la causa di sospensione. Da quel momento decorreva il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio, ai sensi dell’art. 107, comma 1, cod. giust. cont.

Le parti non hanno presentato alcuna istanza di prosecuzione entro il termine. Né, una volta fissata l’udienza, sono comparse. La Corte sottolinea come la mancata riassunzione non sia una semplice inerzia sanabile, ma una causa tipica di estinzione del processo.

Da qui la declaratoria di estinzione ai sensi dell’art. 111, commi 1 e 4, cod. giust. cont., con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione. Il giudice non entra nel merito delle domande previdenziali né delle prospettate questioni di costituzionalità.

Quanto alle spese, la Corte applica l’art. 111, comma 8, cod. giust. cont., secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno sostenute. Nessuna statuizione di condanna, dunque, ma integrale neutralizzazione dei costi processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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