Violazione del tantum devolutum nel riesame dell’inadempimento contrattuale (Cass. civ. Sez. II n. 3940 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello non può riformare la pronuncia di primo grado addebitando la risoluzione contrattuale a una parte diversa da quella indicata, quando tale accertamento esuli dai motivi di impugnazione proposti. Investito della sola questione relativa all’essenzialità del termine di adempimento, il giudice del gravame che proceda a un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale per stabilire quale contegno abbia impedito il raggiungimento dello scopo negoziale incorre nel vizio di ultrapetizione, per violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum. Costituisce ultrapetizione la pronuncia del giudice del merito che, richiesto di una risoluzione contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale. La cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto comporta l’assorbimento delle restanti censure e il rinvio al giudice di merito.
Il Fatto
Una società compratrice conveniva in giudizio una società venditrice davanti al tribunale, chiedendo dichiararsi la risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita di olio e la condanna al risarcimento del danno. La venditrice contestava l’addebito, sostenendo che l’inadempimento fosse imputabile alla compratrice, che non aveva ritirato la merce entro il termine pattuito. Il Tribunale accoglieva le domande della compratrice, dichiarando la risoluzione per inadempimento della venditrice.
La Corte d’appello, adita dalla venditrice, confermava la risoluzione ma riformava l’addebitabilità, applicando l’art. 1510 c.c. e ritenendo inadempiente la compratrice, che avrebbe dovuto ricevere la merce presso lo stabilimento della venditrice. La compratrice ricorreva per cassazione, dolendosi tra l’altro della ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice del gravame.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 345 e 346 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., deducendo l’ultrapetizione della pronuncia di risoluzione per inadempimento della compratrice. Il motivo è fondato.
Dalla lettura dell’atto d’appello emerge che la venditrice aveva censurato la sentenza di primo grado sulla sola errata qualificazione della natura giuridica del termine di esecuzione, con le relative conseguenze in punto di essenzialità del termine. A fronte di tali motivi, la Corte d’appello non si è limitata a verificare se il termine fosse essenziale e se fosse stato rispettato.
Il giudice del gravame ha invece ritenuto di riformare la pronuncia di primo grado sotto il profilo dell’addebitabilità della risoluzione, svolgendo un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di accertare quale parte, con la propria condotta, si fosse resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale.
In tal modo la Corte territoriale ha violato il principio del tantum devolutum quantum appellatum. La Corte richiama Cass. n. 10682/2023, secondo cui incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronuncia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale, ex art. 1457 c.c., non ritualmente proposta.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei motivi restanti, che investono la qualificazione della consegna della merce, il difetto di mora del creditore acquirente, l’omesso esame di fatti decisivi e il rigetto della domanda risarcitoria. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d’appello in diversa composizione.
Nota della Redazione
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