Revoca del fallimento e legittimazione del curatore all’opposizione (Cass. civ. Sez. V n. 14567 del 24.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti, con il ritorno in bonis del soggetto sottoposto a procedura concorsuale, solo dal passaggio in giudicato della sentenza che la dispone. Da quel momento gli organi del fallimento decadono dalla carica, con la conseguenza che il curatore perde la legittimazione processuale ad agire e a resistere nelle controversie inerenti al fallimento. La sentenza di revoca passa in giudicato con la pubblicazione della pronuncia di legittimità che definisce il relativo giudizio, qualora questa confermi la revoca. L’assenza di legittimazione processuale della parte attrice incide sulla regolare costituzione del rapporto processuale e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità. Il giudicato implicito sulla legittimazione ad agire si forma solo quando la decisione impugnata sia stata adottata dopo che la specifica questione abbia formato oggetto di discussione nel contraddittorio delle parti.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione dell’imposta di registro, relativo alla costituzione di una società mediante conferimento di beni, al curatore fallimentare di una società dichiarata fallita dal Tribunale di Messina. L’avviso veniva opposto dal curatore e da uno dei soci. Nelle more, l’ente si insinuava al passivo del fallimento, che ammetteva il credito erariale con riserva all’esito della controversia tributaria.
Con sentenza del 2008 la Corte d’appello di Messina revocava la dichiarazione di fallimento della società e dei soci. L’Agenzia ricorreva per cassazione e le sentenze di legittimità del 2008 accoglievano i ricorsi dell’ente. Successivamente, nel giugno 2009, l’amministrazione notificava alla società di fatto e a uno dei soci due cartelle di pagamento. Il curatore proponeva ricorso avverso tali cartelle; sia la CTP sia la CTR della Sicilia lo accoglievano, ritenendo che la previa insinuazione al passivo impedisse di esigere nuovamente il credito. L’Agenzia ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18 r.d. n. 267/1942 nonché degli artt. 75 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per avere i giudici territoriali ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal curatore dopo la revoca della dichiarazione di fallimento. La censura è accolta.
La Corte ricorda che la rilevabilità delle nullità in ogni stato e grado del processo resta ancorata al riconoscimento di un interesse pubblico che può investire la verifica della potestas judicandi, alla quale sono ricondotte anche le ipotesi di carenza di legittimatio ad processum e di difetto non sanato del contraddittorio. La decisione nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire quando tale questione, pur premessa logica della statuizione, non sia stata sollevata dalle parti: una questione può dirsi decisa solo se abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio.
Ne consegue che l’assenza della legittimazione processuale della parte attrice, incidendo sulla regolare costituzione del rapporto processuale, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in sede di legittimità, salvo il giudicato interno. La Corte richiama sul punto Cass. n. 7925 del 2019, Cass. n. 12568 del 2021, Sez. Un. n. 8501 del 2021, Sez. Un. n. 7514 del 2022 e Cass. n. 12848 del 2023.
Quanto agli effetti della revoca, la Corte ribadisce che essa diviene esecutiva, con ritorno in bonis, solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, e che gli organi del fallimento decadono da quel momento, richiamando Cass. n. 4632 del 2009, Cass. n. 4707 del 2011, Cass. n. 17191 del 2014 e Cass. n. 1073 del 2018. Restano in vigore l’art. 16, secondo comma, legge fall. e il principio di non sospensione della sentenza di fallimento per effetto del reclamo.
Nella specie, alla data dell’opposizione avverso le cartelle, il giudizio di cassazione sulla sentenza di revoca era già stato definito. Il curatore era dunque decaduto dalla carica per effetto del passaggio in giudicato della revoca. La Corte afferma infine che, nel fallimento sottoposto al regime del d. lgs. n. 5/2006, la sopravvenuta revoca con sentenza passata in giudicato rende privo di effetti la pronuncia di ammissione al passivo. Il ricorso è accolto sul primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata è cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della curatela è dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per mancata costituzione dei contribuenti.
Nota della Redazione
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