Revoca della nomina a guardia zoofila per omissione delle comunicazioni al Questore (Cons. Stato n. 5382 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere di revoca delle autorizzazioni di polizia, previsto dall’art. 10 del R.D. n. 773/1931 e richiamato dall’art. 4 del R.D. n. 1952/1935, ha natura discrezionale e il suo esercizio è sindacabile solo per travisamento di fatto, illogicità, carenza motivazionale e violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Gli obblighi di comunicazione settimanale e mensile dei servizi imposti al coordinatore provinciale dell’associazione non hanno carattere meramente formale, ma sono funzionali a consentire all’autorità di pubblica sicurezza la vigilanza sull’impiego delle guardie particolari giurate zoofile. La loro reiterata inosservanza, protratta per l’intero anno di riferimento, giustifica la revoca del titolo, non emergendo alcun automatismo applicativo. La decisione di archiviazione del procedimento penale, fondata su valutazioni di tenue entità del fatto, non vincola la valutazione autonoma dell’autorità prefettizia.

Il Fatto

Il ricorrente, coordinatore provinciale di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta, era titolare di un decreto di nomina a guardia particolare giurata volontaria con mansioni di vigilanza zoofila, rilasciato nel 2015 e successivamente rinnovato. Nel 2021 il Prefetto ha disposto la revoca del titolo, contestandogli di non aver comunicato alla Questura, per l’intera annualità 2020, i servizi programmati con cadenza settimanale né il riepilogo mensile, limitandosi a una relazione annuale. A concorrente fondamento, il Prefetto ha rilevato l’illegittima acquisizione in dotazione, da parte dell’associazione, di un dissuasore elettrico manuale.

Il TAR Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, ha respinto il ricorso con la sentenza n. 345/2024. Il ricorrente ha proposto appello, deducendo l’irragionevolezza del provvedimento, la violazione del principio di proporzionalità, l’assenza di una previsione di revoca nella norma regolamentare e l’irrilevanza della denuncia penale poi archiviata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’inquadramento ordinamentale della figura. I compiti delle guardie particolari giurate zoofile sono definiti dall’art. 6, comma 2, legge n. 186/2004, che entro tali limiti attribuisce loro la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 57, comma 3, cod. proc. pen. La nomina è approvata dal Prefetto ai sensi dell’art. 18, comma 3, R.D. n. 773/1931, mentre il servizio è posto sotto la diretta vigilanza del Questore, alla cui approvazione devono essere sottoposte le modalità di esecuzione.

Su questa base, la Corte esclude che il potere di revoca difetti di connotazione discrezionale. La formula dell’art. 4 del R.D. n. 1952/1935, letta con la previsione generale dell’art. 10 del R.D. n. 773/1931, conferma che la misura consegue a una valutazione ponderativa degli interessi convergenti, sindacabile nei soli limiti del travisamento, dell’illogicità e della carenza di motivazione.

Nel merito, il Collegio ritiene che gli obblighi comunicativi non abbiano carattere formale. Essi servono a consentire all’autorità di pubblica sicurezza di coordinare l’impiego delle guardie con le funzioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La loro reiterata inosservanza per l’intero 2020, non giustificata dall’appellante, integra dunque un comportamento oggettivamente impeditivo delle funzioni di controllo. A ciò si aggiunge, come fondamento concorrente non contestato, l’illegittima detenzione del dissuasore elettrico, in violazione dell’art. 4 legge n. 110/1975.

La Corte respinge anche le censure minori. L’archiviazione penale non vincola l’autorità prefettizia, derivando da valutazioni processual-penalistiche autonome. Il rinvio dell’art. 10 del Regolamento all’art. 17 del T.U.L.P.S. concerne i soli effetti penali e non esclude il potere amministrativo di revoca. La disparità di trattamento tra province è esclusa, rispecchiando i regolamenti le valutazioni di ciascuna autorità territoriale. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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