Rinuncia all’appello per sopravvenuto riesame e spese di verificazione (Cons. Stato n. 5381 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione in via amministrativa della pretesa, per effetto dell’accoglimento dell’istanza di riesame, determina la rinuncia all’appello e giustifica la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio, non residuando un interesse alla decisione di merito. Le spese della verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. sono poste a carico di entrambe le parti in misura pari, quando l’accertamento è risultato non esaustivo per incompletezza documentale dell’appellante ma ha al contempo evidenziato difficoltà interpretative favorevoli alla tesi della stessa. Il compenso dell’ausiliario del magistrato è liquidato secondo l’art. 275 d.P.R. n. 115/2002 e le tabelle del D.M. 30 maggio 2002, a percentuale ovvero a vacazione, non in base al costo orario del personale universitario.
Il Fatto
La società appellante ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva disposto la decadenza dal diritto agli incentivi del meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, negando alcune Richieste di Verifica e Certificazione. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono stati respinti.
Proposta impugnazione, nelle more del giudizio di secondo grado il GSE ha accolto l’istanza di riesame, sostituendo alla decadenza una decurtazione degli incentivi pari al 25% di quelli inizialmente riconosciuti. L’appellante ha quindi dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese; il GSE ha aderito quanto al doppio grado, chiedendo però la condanna dell’appellante alle spese di verificazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della rinuncia all’appello, dichiarata con memoria del 27 giugno 2026 a seguito del provvedimento di riesame del 27 maggio 2026. Venuto meno l’interesse alla decisione per effetto della sopravvenuta definizione in via amministrativa, la causa non richiede più pronuncia di merito.
Quanto alle spese del doppio grado, la Corte dispone l’integrale compensazione, in linea con le richieste concordanti delle parti. La definizione amministrativa della pretesa elide l’interesse che sorreggeva il contenzioso e giustifica la reciproca soccombenza.
Sul diverso versante delle spese di verificazione, il Collegio non accoglie la richiesta del GSE di porle integralmente a carico dell’appellante. L’accertamento tecnico, pur non risolutivo sulla data di attivazione dell’impianto per la non esaustività della documentazione prodotta dall’appellante, ha evidenziato difficoltà interpretative sull’algoritmo di calcolo e ha posto in luce elementi favorevoli all’interpretazione seguita dalla società. Da qui la distribuzione a metà per ciascuna parte, considerando anche che il GSE avrebbe potuto sopperire alle lacune documentali in sede di soccorso istruttorio, applicabile a tali procedimenti secondo il costante orientamento della sezione.
Il Collegio rileva quindi un profilo di liquidazione del compenso del verificatore. Questi ha quantificato l’onorario sulle ore impiegate e sul costo orario del personale universitario, ma l’art. 275 d.P.R. n. 115/2002 richiama le tabelle del D.M. 30 maggio 2002, che prevedono il criterio a percentuale o, in via residuale, quello a vacazione. L’importo di € 14,68 per vacazione deriva dalla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 10 febbraio 2025, che ha dichiarato incostituzionale l’art. 4, comma 2, legge n. 319/1980 nella parte in cui, per le vacazioni successive alla prima, fissava un onorario inferiore.
Il verificatore è pertanto invitato a ripresentare la parcella secondo i criteri indicati, restando fermo l’effetto interruttivo della decadenza conseguente alla presentazione della nota. La liquidazione avverrà con separato decreto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.