Il sindacalismo militare non sospende i doveri di riserbo e contegno (Cons. Stato n. 5385 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il militare che riveste la qualità di dirigente o rappresentante di un’associazione professionale a carattere sindacale tra militari, ai sensi della legge n. 46/2022 e del d.lgs. n. 192/2023, resta integralmente soggetto ai doveri di fedeltà, contegno, riserbo e lealtà connessi allo status militare. La guarentigia di libertà di espressione riconosciuta dall’art. 1479-bis c.m. non configura uno spazio franco: essa opera entro i limiti della correttezza formale e dei doveri derivanti dal giuramento, dal grado e dal prestigio istituzionale. Le esternazioni che attengono al servizio, all’efficienza del reparto, alla logistica infrastrutturale e all’impiego del personale fuoriescono dagli ambiti tassativamente riservati all’azione sindacale dall’art. 1476-ter c.m. e non sono scriminate dall’esercizio dell’attività associativa. La valutazione della gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.

Il Fatto

Un maresciallo dell’Arma dei carabinieri, addetto a una stazione e segretario provinciale di una associazione professionale a carattere sindacale tra militari, libero dal servizio e in abiti civili, ha rilasciato due interviste televisive sui cittadini extracomunitari richiedenti asilo politico. Nelle dichiarazioni si è soffermato sul servizio del reparto di appartenenza, sulla sua capacità ed efficienza, sulla situazione logistico infrastrutturale della caserma e sulle problematiche di gestione dei flussi di stranieri, criticando indirettamente le autorità di pubblica sicurezza provinciali.

Avviato il procedimento disciplinare di corpo, la commissione di disciplina ha ritenuto all’unanimità il militare meritevole di sanzione e il Comandante di legione gli ha irrogato il rimprovero. Il ricorso gerarchico è stato respinto. Il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di primo grado, ritenendo le dichiarazioni riconducibili alla libera manifestazione del pensiero e non lesive del prestigio delle Forze armate. Il Ministero della difesa e il Comando generale dell’Arma hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del sindacalismo militare, dalla separatezza vigilata del primo periodo repubblicano alla sentenza n. 120 del 2018 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1475, comma 2, c.m. nella parte in cui vietava ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aprendo una stagione di riconoscimento condizionato. La successiva disciplina organica ha configurato tali associazioni come soggetti interni all’ordinamento militare, non come corpi estranei idonei a sottrarre chi le rappresenta alla condizione di militare.

Su queste premesse il Consiglio di Stato rileva che l’attività sindacale militare non scrimina le condotte riconducibili ad ambiti estranei a quelli tassativamente riservati all’associazione dall’art. 1476-ter c.m.. La guarentigia dell’art. 1479-bis c.m. protegge la critica solo se compatibile con la correttezza formale e con il rispetto dovuto ai vertici politici e militari. Il dirigente sindacale resta in ogni momento soggetto ai doveri connessi al proprio status.

La lettura del giudice di primo grado, che ha collocato la vicenda in un presunto conflitto sindacale trascurando i doveri di dipendenza gerarchica, senso di responsabilità e riserbo, è giudicata non condivisibile. Le espressioni usate, per contenuto, forma e contesto, hanno travalicato la fisiologia della dialettica sindacale, traducendosi nella violazione degli artt. 712, 713, 717 e 722 r.m. e ledendo il prestigio dell’amministrazione di appartenenza.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la valutazione della gravità dei fatti è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, da allegare con specifiche circostanze di fatto. Il diritto di critica del militare, pur riconosciuto dall’art. 21 Cost. e dall’art. 1472 c.m., esige una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio e impone di evitare ogni commistione tra pensiero espresso e ruolo ricoperto.

Quanto ai profili processuali, il Collegio dichiara inutilizzabili le memorie depositate tardivamente, oltre il termine perentorio di trenta giorni liberi, e prende atto che l’appellato non ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado, estranei al nuovo thema decidendum. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso introduttivo. Le spese di entrambi i gradi sono compensate per la novità della questione in fatto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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