Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse dopo il provvedimento del MASE (TAR Calabria n. 3 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio dell’amministrazione e i provvedimenti con cui essa declina o avoca a sé la competenza è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione competente adotti il provvedimento richiesto. Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e preclude ogni pronuncia nel merito. In tale ipotesi le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in particolare quando il ricorrente non abbia insistito per la condanna dell’amministrazione al pagamento.

Il Fatto

Una società titolare di un progetto per la realizzazione di un parco eolico aveva ottenuto, con decreto dirigenziale del 2006, l’esclusione dalla V.I.A. L’istanza di ulteriore proroga di tale esclusione, presentata nel 2020 e sollecitata con successive note del 2022, era rimasta priva di riscontro.

La Regione Calabria, con due note, aveva declinato la propria competenza a provvedere, ritenendola del Ministero. Il Ministero, a sua volta, aveva avocato a sé la disamina e la definizione dell’istanza. La società ha quindi impugnato gli atti di declinazione di competenza e la nota ministeriale, chiedendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna a provvedere. Nelle more del giudizio, il Ministero ha adottato il provvedimento richiesto e la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito l’oggetto del ricorso, articolato tra la domanda avverso il silenzio serbato dall’amministrazione sulle istanze di proroga e l’impugnazione degli atti con cui la Regione e il Ministero si erano reciprocamente rimandati la competenza.

Il dato decisivo è di ordine fattuale. Il Ministero ha adottato il provvedimento invocato dalla ricorrente in data 11 marzo 2024. L’adozione dell’atto richiesto ha soddisfatto la pretesa sostanziale della società, che conseguentemente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.

Su questa premessa il Tribunale ha applicato il consolidato principio secondo cui, in presenza di una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso è improcedibile. L’accertamento dell’avvenuta adozione del provvedimento richiesto assorbe ogni valutazione in ordine alla fondatezza delle censure prospettate, poiché difetta il presupposto stesso della pronuncia nel merito.

Quanto alle spese di lite, la Corte le ha compensate. La parte ricorrente non aveva insistito per la condanna dell’amministrazione al pagamento, nonostante la soccombenza virtuale potesse essere accertata. Il P.Q.M. ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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